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Ordinanza — n. 31570/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on court fees, ruling discretion within statutory tables is not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31570/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the company's cassation appeal against a lower court's decision on litigation costs. The appellant argued for a fee reduction based on the case's low value and simplicity, while the opposing party contended the original assessment was legally sound. The court held that judicial discretion in setting fees within the statutory range is not subject to review, as the decision was properly motivated and aligned with ministerial tables.

Regesto Legislator

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Art. 4, d.m. n. 55 del 2014; Art. 15, d. lgs. n. 546 del 1992: The exercise of judicial discretion in awarding litigation costs within the statutory minimum and maximum parameters is not subject to review by the Court of Cassation.

Parole chiave

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litigation costs judicial discretion statutory tables cassation appeal fee reduction procedural economy minimum award deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 4, d.m. n. 55 del 2014
ricorre percassazione la società contribuente con un unico motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione dell’art. 4, d.m. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, art.
Art. 15, d. lgs. n. 546 del 1992
55 del 2014 e delle tabelle allegate, art. 15, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 - Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017
664685 – 01; vedi ancheSez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv.
Sez. 3 - Ordinanza n. 89 del 07/01/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11295/2023 R.G. proposto da : IDEA PRESTIGE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 1930/2023 depositata il 04/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della contribuente e condannato l’intimata alle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 200,00 oltre a quelle del giudizio di secondo grado,liquidate in euro 200,00;

2. ricorre percassazione la società contribuente con un unico motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione dell’art. 4, d.m. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, art. 15, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);

3. la Camera di Commercio industria e artigianato di Roma è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese nell’assenza della Camera di Commercio industria e artigianato di Roma. La decisione impugnata motiva sulla determinazione delle spese nel seguente modo: “Tali spese, tenuto conto dell’estrema esiguità del valore di lite, pari ad euro 204,81, dell’estrema semplicità della controversia e della mancata comparizione delle parti all’udienza di appello,vengono liquidate in […]”.

Questa motivazione deve ritenersi sufficiente anche in relazione alla notaspese della parte, in quanto la sentenza specifica le fasi ed il valore della controversia e si pone vicino ai minimi della tabella ministeriale motivando per la piccola riduzione del minimo. Del resto, «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso»(Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; vedi ancheSez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 – 01 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 -02).

Ferma dunque la necessità di motivazione in caso di scostamento da nota-spese, quanto sul punto qui argomentato dal giudice di merito, con riguardo ai tratti essenziali della presente fattispecie sia sostanziale sia processuale, deve ritenersi del tutto congruo e, nei limiti devolvibili al sindacato di legittimità, conforme alla disciplina di legge in materia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis