Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares extinction of proceedings per Art. 391 Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the extinction of the proceedings following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal. Carlo Baldi, represented by Roberto Sanetti, had previously challenged a regional administrative court decision regarding IMU 2012 tax effects but subsequently submitted a written renunciation. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case without ordering costs due to the municipality's lack of appearance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant results in the extinction of the proceedings, exempting the parties from unified contribution fees when the creditor entity fails to constitute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26598/2022 R.G. proposto da : BALDI CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANETTI ROBERTO (SNTRRT53T24D612S) -ricorrente- contro COMUNE DI IMPRUNETA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1030/2022 depositata il 15/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ricorre per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, Carlo Baldi, con un unico motivo di ricorso (relativo ad avviso Imu 2012 per gli effetti di cui alla sentenza C.Cost. n. 209/22);
2. il Comune è rimasto intimato.
4. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dal difensore munito di procura speciale); con la rinuncia al ricorso il ricorrenteha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo . Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione dell’ente creditore.
2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione d