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Ordinanza — n. 31535/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal by declaring prior ineligibility finding legally binding for current year.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31535/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a tax exemption claim. The court found that a prior judgment had already established the property's 25-year state of disrepair and ineligibility. Consequently, the court held this factual finding was res judicata, binding the current proceedings and mandating the recognition of the tax reduction benefit.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 1 d.lgs. 30/12/1992 n. 504; Art. 13 comma 3 d.l. 201/2011: When a prior judgment has already ascertained the factual prerequisites for a tax exemption, such as the long-term state of disrepair of a property, that finding constitutes res judicata and binds the current proceedings, requiring the immediate recognition of the corresponding tax benefit.

Parole chiave

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res judicata tax exemption property ineligibility IMU tax prior judgment binding deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta sugli utili immobiliari impignorabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art.
Art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011
504 e dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv.
Art. 372 c.p.c.
Ne va dunque ammessa la produzione documentale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. 2.2.
Art. 384 c.p.c.
art. 372 c.p
Ne va dunque ammessa la produzione documentale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Commissione tributaria regionale del Lazio, sentenza n. 224/2022
Commissione di giustizia tributaria di secondo grado, sentenza n. 4890/2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16807/2022 R.G. proposto da : VALDORO IMMOBILIARE SRL, rappresentata e difesa dell’avvocato PORRU ALESSANDRO (PRRLSN66D04H501R) -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) -controricorrente- avverso la SENTENZAdella C ommissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n. 43/2022 depositata i l 03/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Roma avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 2566/2019, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, con il quale l’Ufficio aveva ingiunto il pagamento dell’imposta per l’intero.

2. La CTR, per quanto di interesse nel presente giudizio, ha ritenuto che la omessa dichiarazione dello stato di inagibilità fosse dirimente ai fini della debenza della imposta.

3. Avverso la suddetta sentenza la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla legge n. 214 del 2011). 1.1. Il giudice avrebbe erroneamente applicato la disposizione, nel ritenere che l’esenzione spetti solo in caso di deposito della dichiarazione, mentre nel caso di specie la circostanza era comunque nota all’amministrazione, in ragione del deposito di una perizia depositata nel giudizio di primo grado, attestante lo stato di degrado da circa 25 anni, e ciò giustificherebbe comunque il riconoscimento della esenzione.

2. In via preliminare si deve analizzare la eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. 2.1. L’eccezione è ammissibile, in quanto sia la sentenza passata in giudicato della CTR n. 224/2022, depositata in data 19 gennaio 2022, relativa all’anno 2012, che la sentenza della Commissione di giustizia tributaria di secondo grado n. 4890/2024, depositata il 23 luglio 2024, relativa all’imposta dell’anno 2014, sono successive alla proposizione del ricorso per cassazione. Ne va dunque ammessa la produzione documentale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. 2.2.

La decisione della CTR n. 224/2022 si esprime sullo specifico fatto relativo alla situazionedegli immobili in questione, rilevando che lo stato di degrado e abbandono dell’immobile risale a 25 anni primae riconoscendo, sulla base di tale presupposto fattuale , il beneficio richiesto. 2.3. Tale accertamento di fatto, accertato in giudicato, impone di ritenere per acclarata la detta circostanza, con la conseguenza che l’immobile deve essere considerato in stato di inagibilità anche per l’anno di imposta oggetto del presente procedimento, compreso tra i due anni oggetto dellasituazione accertata con l e citat e sentenz e ( la n. 224/2022 contenente giudicato , come detto, di ricognizione di retroattività ultraventennale e la n. 4890/2024 ) così da doversi riconoscere il diritto alla riduzione del 50% dell’imposta anche per l’anno in analisi.

3. Gli altri motivi di ricorso risultano conseguentemente assorbiti.

4. In accoglimento della detta eccezione, la sentenza impugnata deve,dunque, essere cassata, e decidendo nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c., va accolto il ricorso originario di parte contribuente.

5. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in ragione della sopravvenienza del giudicato rispetto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza per le ragioni di cui in motivazione e , decidendo nel merito,accoglie il ricorso originario. Spese compensate. Così deciso in