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Ordinanza — n. 31534/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for 50% IMU reduction where municipal suspension of business does not meet legal inagibility standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31534/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against the Regional Tax Commission's decision granting a 50% IMU reduction. The municipality argued that the municipal suspension of business activities due to fire safety inspections did not constitute legal inagibility or uninhabitability. The court ruled that such a suspension, resulting from necessary infrastructure upgrades, falls under extraordinary maintenance rather than the physical decay or functional obsolescence required for tax exemption.

Regesto Legislator

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Art. 8, co. 1 D.Lgs. 504/1992; Art. 13, co. 3, lett. b) D.L. 201/2011: A reduction in IMU requires the building to be legally inagible or uninhabitable due to physical decay or functional obsolescence, not merely a temporary suspension of business activities.

Parole chiave

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IMU tax reduction inagibility requirements extraordinary maintenance municipal suspension fire safety inspections functional obsolescence tax appeal outcome effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 8, co. 1 D.Lgs. 504/1992
civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, co.
Art. 13, co. 3, lett. b) D.L. 201/2011
Art. 24, co. 1 D.P.R. 380/2001
380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (Cass. 24/02/2023, n.
Art. 3 D.P.R. 380/2001
8, comma 1, del d.lgs. 30 novembre 1992, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/06/2024, n. 16222
Questa Corte si è già pronunciata sulla questione dell’inutilizzo dell’immobile, ai fini dell’applicazione dell’IMU, tema che è correlato anche alla nozione di inagibilità o inabitabilità (Cass. 11/06/2024, n. 16222), ed ha “ritenuto -sia con riguardo all’art.
Cass. 24/02/2023, n. 5804
380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (Cass. 24/02/2023, n. 5804(Rv.
Cass. 06/08/2024, n. 22237
Cass. Sez. 5^, 25 marzo 2011, n. 6925
Cass. Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11373
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2959/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA, rappresentatoe difeso dall’avvocato TROTTA FRANCESCO (TRTFNC68H21H501E) -ricorrente- contro COMUNITÀ MONTANA MONTAGNA SANGRO VASTESE -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de L'AQUILAn. 509/2021 depositata i l 25/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe indicata respingeva l’appello principale e l’appello incidentale rispettivamente proposti dalla Comunità montana e dalla contribuente, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n. 404/2019 di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2016, con il quale l’Ufficio aveva chiesto il pagamento dell’imposta per l’intero.

La CTR aveva confermato la sentenza della CTP, riconoscendo spettante il diritto alla esenzione dell’imposta dell’immobile, da considerarsi abbandonato ed inagibile, in ragione del fatto che lo stesso era stato sottoposto a sospensione dell’attività con provvedimento del Sindaco a seguito di rilievi dei Vigili del Fuoco, legati a ragioni di sicurezza edalla necessità di adeguamento degli impianti, con minaccia di sanzione penale, che ne aveva precluso l’utilizzo per il periodo di imposta.

2. Avverso la suddetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

3. Non ha depositato controricorso la parte intimata.

4. Parte ricorrente ha depositato altresì memoria ex art. 380bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, co. 1, del D. Lgs. n. 504 del 1992, anche in relazione all’art. 14 prel., per avere il giudice di appello riconosciuto il diritto alla riduzione del 50% dell’IMU in mancanza di inagibilità o inabitabilità dell’immobile dichiarata nelle forme di legge. 1.1. Il ricorrente non considera sussumibile nella ipotesi di legge la circostanza dell’impossibilità di uso dell’immobile a seguito di sospensione dell’attività da parte del Sindaco, a seguito di rilievo dei VV.FF. per ragioni di sicurezza, essendo legata a questioni correlate alla inattività del contribuente.

2. Questa Corte si è già pronunciata sulla questione dell’inutilizzo dell’immobile, ai fini dell’applicazione dell’IMU, tema che è correlato anche alla nozione di inagibilità o inabitabilità (Cass. 11/06/2024, n. 16222), ed ha “ritenuto -sia con riguardo all’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, per l’ICI, che con riguardo 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’IMU - che condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell'imposta è l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile, intese come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi); in particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell'immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l'utilizzo; la nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari, che devono necessariamente sussistere per far sì che il fabbricato possa essere utilizzato all'uso cui è destinato; il criterio interpretativo che ricollega la nozione di inagibilità e inabitabilità dell'immobile al degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, non solo risulta aderente alla lettera della norma, ma trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale in materia fiscale, secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o riduzioni di imposta sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. cod. civ. (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2011, n. 6925; Cass., Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11373; Cass. Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2018, n. 8618; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10213) . 2.1. Nel caso di specie si verte in ipotesi di sospensione dell’attività in ragione delle necessità di adeguare gli impianti, attività che si ritiene rientrare nella manutenzione straordinaria, e dunque, in fattispecie che si pone al di fuori dagli interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, richiesti dalla normaper la fruizione del beneficio, atteso che, come detto, in tema diIMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (Cass. 24/02/2023, n. 5804(Rv. 666921 - 01)) . 2.2.

Difatti, «ai sensi dell’art. 3, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per interventi di manutenzione ordinaria si intendono, dunque, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico, ed infine per interventi di restauro e di risanamento conservativo, si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili» (Cass. 06/08/2024, n. 22237) 3.

Ne consegue che si verte al di fuori della ipotesi invocata dalla CTR, in virtù della quale ha riconosciuto la spettanza del beneficio, trattandosi, per quanto detto, di problema facilmente eliminabile, con attività di mera manutenzione straordinaria.

4. Sussiste dunque la dedotta falsa applicazione di legge.

5. Va conseguentemente accolto il ricorso e cassata la decisione gravata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione , anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del