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Ordinanza — n. 31532/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to attempt to re-evaluate facts on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31532/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Fumane inadmissible. The municipality argued that the Regional Tax Commission erred in factually reconstructing the state of disrepair of the property for tax years 2010-2013. The court rejected this claim, ruling that the lower court's assessment of evidence and facts falls within the realm of merit and cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 62, para. 1 of D.Lgs. 546/1992; Art. 2697, para. 1 of the Civil Code; Art. 8, para. 1, sec. 2 of D.Lgs. 504/1992; Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when it attempts to obtain a different factual reconstruction than that performed by the second-instance judges in the exercise of their free conviction, as the evaluation of facts and evidence is not subject to the scrutiny of the court of jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal free conviction of fact merit review prohibition tax disrepair assessment second instance judgment imposta immobiliare stima fiscale immobiliare imposta indiretta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
Con motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 62, para. 1 of D.Lgs. 546/1992
civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 62, primo comma, del d.
Art. 2697, para. 1 of the Civil Code
Art. 8, para. 1, sec. 2 of D.Lgs. 504/1992
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. 115/2002
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/04/2024, n.11422
Cass. n. 32505 del 22/11/2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20703/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI FUMANE, rappresentata e difesa dall’avvocato DE SALVO GIOVANNI (DSLGNN75S03E512C) -ricorrente- Contro SOCIETÀ AGRICOLA VALPOLICELLA -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sede di VERONAn. 144/2021 depositata i l 21/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza in epigrafe indicata, ha acco lto parzialmente l’appello proposto dalla società contribuente nei confronti d el comune di Fumane, riducendo del 50% l’imposta e le sanzioni, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona, n. 599/2015 di rigetto de i ricors i riuniti propost i dal la contribuente formulati per l’annullamento dell’avviso di accertamento della maggiore imposta dovutaa titolo di ICI ed IMU, per gli anni dal 2010 al 2013, relativamente agli immobili (terreno e fabbricato) contrassegnati in NCEU come area fabbricabile e fabbricato -sub 2 e 3 cat.

A2 cl.3 , e sub 4, categoria 07. In particolare la CTR ha ritenuto che non sussistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in sede di adesione, che la motivazione fosse congrua, in quanto contenente tutti gli elementi necessari, tanto da aver consentito una piena difesa del contribuente, e che la vincolatività ai fini della imposizione della classificazione degli immobili, ma ha invece ridotto l’imposta del 50% ritenendo accertato il requisito di abbandono dell’immobile, pur non riconoscendo il valore di giudicato vincolante alla sentenza invocata da parte ricorrente.

2. Avverso la suddetta sentenza il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unicomotivo.

3. Non si è costituita con controricorso la parte intimata.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 62, primo comma, del d. lgs. n . 546/1992, nonché la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697, primo comma, c.c., 8, primo comma, secondo periodo, del d.lgs. n. 504/1992, e 13, terzo comma, lett. b), secondo periodo, del d.l. n. 201/2011.

2. Contesta che la CTR avrebbe errato nel ritenere che lo stato di degrado sarebbe stato ‹‹comprovato dagli “elementi addotti dalla Parte in giudizio e confermati (…) da codesta Commissione” – “con riferimento ad un accertamento relativo all’annualità 2008 seppur notificato ad altra società che ne era, all’epoca, proprietaria ” – la quale, a sua volta, lo “ha riconosciuto” poiché “ammesso anche dal Comune di Fumane sin dal 2004 ”; di talché, detto stato, poiché poi supposto come permanente, avrebbe dovuto, allora, riflettersi sic et simpliciter anche nei confronti del quadriennio d’imposta 2010 - 2013››.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto dietro il richiamo a violazioni di legge,si cela il tentativo di ottenere dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella pur plausibile compiuta dai giudici di secondo grado nell'esercizio del libero convincimento(ex plurimis: Cass. 29/04/2024, n.11422 ). 3.1. Si tratta di una evidente valutazione di merito delle prove non sindacabile da questa Corte di Cassazione: "Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. n. 32505 del 22/11/2023, Rv. 669412 -01).

4. Deve quindi concludersi per l’inammissibilità della doglianza.

5. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla controparte.

6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il