Cassation court dismisses appeal against tax ruling due to apparent lack of reasoning in second instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the municipality's appeal against a regional tax court ruling that recognized a property as uninhabitable for tax relief purposes. The municipality argued the second-instance judgment was flawed because it failed to explicitly explain why it rejected the first-instance court's reasoning regarding the 2018 uninhabitable certificate. The court held that an appellate decision must provide a strengthened and specific rationale for overturning the lower court, rather than merely referencing the evidence without logical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: An appellate judgment must contain a strengthened motivation that specifically refutes the grounds of the first-instance decision and explains the reasons for the divergent outcome, rather than relying on a generic reference to the evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23316/2020 R.G. proposto da : IL COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA, rappresentato e difeso dall'avvocato GRANIERI MAURIZIO (GRNMRZ54B06I898C) -ricorrente- contro ITALIA TURISMO S.P.A., rappresentata e difesa d a ll’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE (PZZGPP60H15H224O) unitamente all'avvocato TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria -CATANZARO n. 81/2020 depositata i l 10/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.
FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente nei confronti dell’amministrazione comunale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 3517/2018 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento di rettifica relativa all’IMU dell’anno 2013, conseguente al diniego di riconoscimento dello stato di inagibilità di un immobile, al fine di poter fruire della agevolazione IMUex art. 13 c. 3 d.lgs. 201/2011.
2. In particolare, la CTR ha ritenuto sussistenti i requisiti di inagibilità, sulla scorta della perizia tecnica di parte ed in considerazione della circostanza che il comune, in data 21/03/2018, aveva rilasciato certificato di inagibilità in ragione della necessità di interventi di ristrutturazione edilizia ed in quanto privi di allacci alle utenze di acqua, gas ed energia elettrica.
3. Avverso la suddetta sentenza il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 6motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente.
4. Il comune ha presentato memorieai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 c. 2 n. 4 d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., in quanto la CRT avrebbe fondato il giudizio di inagibilità dell’immobile solo sulla base di una perizia di parte allegata ad un atto sostitutivo di notorietà, senza indicare le ragioni della adesione alla perizia, con motivazione apparente.
2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per le medesime ragioni indicate nel primo motivo.
3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sempre con riferimento all’acritico recepimento della perizia di parte, omettendo ogni valutazione inerente il parere negativo del comune e le contestazioni da esso formulate in giudizio.
4. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in quanto il ricorso alla sola CTP quale strumento di prova avrebbe determinato una inversione dell’onere probatorio, ponendo di fatto a carico del comune la dimostrazione del contrario.
5. Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c. 3 D.L. n. 201/2011 e dell’art. 3 lett.
a) e b) del DPR 380/2001, nella parte in cui ha ritenuto superabile lo stato di degrado con interventi diversi da quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Con il sesto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 8 D.Lgs. 504/1992 e del principio di irretroattività degli atti amministrativi per avere la CTR fondato il proprio convincimento su un certificato di inagibilità rilasciato nel 2018, cioè successivamente al periodo di imposta.
7. La società controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso, in quanto tendente in realtà a provocare, inammissibilmente, una diversa valutazione dei fatti, e, comunque, la inammissibilità e infondatezza delle doglianze.
8. Il primo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, è fondato ed assorbente. Rispetto ad esso la censura di inammissibilità formulata dalla controricorrente è irrilevante, atteso che il motivo in questione insiste sulla apparenza della motivazione, e non implica, dunque, alcuna rilettura del fatto. 8.1. La CTR non ha esplicitato le ragioni per cui vengono confutare tutte le argomentazioni di primo grado ed è illogica e contradditoria laddove richiama la valenza di un atto del 2018, trattandosi di periodi di imposta 2012-2013. 8.2.
In particolare, la CTR ha rilevato : “Nella fattispecie in esame la contribuente ha fornito seria prova dello stato di inagibilità dell'immobile mediante la produzione in giudizio di perizia tecnica giurata corredata da idonea documentazione fotografica dalla quale emerge che i fabbricati qui a causa si trovano in un avanzato stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinarie e che gli stessi non risultano essere utilizzati o utilizzabili a causa delle insufficienti condizioni igienico sanitarie.
Peraltro lo stesso comune appellato in data 21/03/2018 ha rilasciato attestato di inagibilità …. relativo agli immobili in questione ritenuti inutilizzabili ai fini abitativi poiché risultano e bisognevoli di interventi di strutturazione edilizia e poiché sono privi di allaccio all'utenza energia elettrica e di interventi ripristino degli impianti idrici sanitari elettrici e di riscaldamento”. 8.3. Il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (ex plurimis:
Cass., sez. 5, 20/07/2012, n. 12644, Rv. 623402 -01) 8.4. Occorre qui ribadire che la sentenza in grado di appello, che giunga ad un risultato diverso da quello consacrato nella sentenza di primo grado, non solo deve contenere necessariamente, in ragione della stessa funzione del giudizio di appello, una propria motivazione, cioè una manifestazione (diretta od almeno indiretta) delle ragioni di censura della soluzione della vicenda, espressa dal giudice di primo grado; ma deve contenere una motivazione “rafforzata” che dia puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte e confuti specificatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Cass. n. 20638/2024). 8.5.
Nulla di ciò si coglie nella sentenza impugnata, sicché si è sostanzialmente in presenza di una motivazione di appello apparente, prescindente dalla critica della motivazione del giudice di primo grado e che, inoltre, giunge ad essere anche contraddittoriain relazione alla valenza attribuita ad un atto del 2018, laddove invece si tratta di periodi di imposta ben lontani nel tempo (anni 2012-2013).
9. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, va accolto il primo motivoe, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (sede di Cosenza), in diversacomposizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata,rinviando alla Corte di giustizia tribut