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Ordinanza — n. 31529/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows taxpayer appeal by overturning regional tribunal decision due to res judicata on abandonment status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31529/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Tribunal's decision, ordering the lower court to retry the case. The taxpayer argued the property was abandoned and subject to specific tax reductions, while the lower court rejected these claims based on procedural errors. The Court ruled that a prior final judgment established the property's abandoned status, making the lower court's refusal to apply the corresponding tax benefit legally untenable.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380bis.1 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: When a final judgment establishes a factual circumstance relevant to the current dispute, such as the state of abandonment of a property, that circumstance is considered res judicata and must be applied by the court in the subsequent proceeding, even if the current case concerns a different tax year.

Parole chiave

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res judicata tax abandonment property inagibility tax reduction benefit Corte di Cassazione factual preclusion tax procedure impignorabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 380bis.1 c.p.c.
In via preliminare si deve analizzare la eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. 10.1.
Art. 384 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
4890/2024, depositata il 23 luglio 2024, relativa all’imposta dell’anno2014, sono successive alla proposizione del ricorso per cassazione.Ne va dunque ammessa la produzione documentale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. 10.2.
Art. 8 D.Lgs. n. 504/1992
Art. 1 D.Lgs. n. 504/1992
4, c.p.c., si deduce l’omessa motivazione e l’errore in procedendo in relazione art. 132 c.
Art. 5 D.Lgs. n. 504/1992
3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 504/1992.
Art. 74 della legge n. 342/2000
3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 74 della legge n. 342/2000, in quanto la rendita catastale sarebbe stata presa quale base imponibile senza la previa notificazione prevista dall’art.
Art. 7 della legge 212/2000
3, c.p.c.,si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 212/2000, in quanto il provvedimento sarebbe stato privo dei requisiti normativamente prescritti per la motivazione.
art. 5 D.Lgs. n. 504/1992
3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 504/1992.

Giurisprudenza citata

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Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 224/2022
Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado n. 4890/2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11905/2020 R.G. proposto da : VALDORO IMMOBILIARE SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato PORRU ALESSANDRO (PRRLSN66D04H501R) -ricorrente- contro ROMA CAPITALE -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio -ROMA n. 4899/2019 depositata i l 29/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata respingeva l’appello proposto dalla società contribuente nei confronti dell’amministrazione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 11472/2017 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2011.

La CTR ha ritenuto che l’immobile fosse riferibile alla ricorrente, in quanto l’usucapione intercorso si riferiva solo ad una parte del terreno specificamente determinata con diversa particella catastale, mentre l’agevolazione per inagibilità del fabbricato non poteva essere fruita in mancanza della specifica procedura di cui alla legge istitutiva dell’ICI.

2. Avverso la suddetta sentenza la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 9 motivi, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione intimata.

3. Il ricorrente ha depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.8 D.Lgs. n. 504/1992, in quanto l’immobile verserebbe in un reale stato di abbandono, come sarebbe tra l’altro emerso in altro giudizio di merito concluso, previo espletamento di perizia, con sentenza(CTP n. 8186/29/19).

2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 D.Lgs. n. 504/1992, in quanto, essendo l’area soggetta a vincoli paesaggistici del Parco di Vejo, non è possibile ex lege alcuna edificazione, con la conseguenza che non sarebbe applicabile un tributo per i fabbricati.

3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce l’omessa motivazione e l’errore in procedendo in relazione art. 132 c. 2 e 36, c. 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992.

4. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la omessa valutazione di documenti decisivi per il giudizio.

5. Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 504/1992.

6. Con il sesto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la omessa motivazione e l’errore in procedendo, in relazione art. 132 c. 2 e 36, c. 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992.

7. Con il settimo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 74 della legge n. 342/2000, in quanto la rendita catastale sarebbe stata presa quale base imponibile senza la previa notificazione prevista dall’art. 74 della legge n. 342/2000.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la omessa motivazione e l’errore in procedendo, in relazione art. 132 c. 2 e 36, c. 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992, con riferimento alla circostanza indicata al motivo n. 7.

9. Con il nono motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 212/2000, in quanto il provvedimento sarebbe stato privo dei requisiti normativamente prescritti per la motivazione.

10. In via preliminare si deve analizzare la eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. 10.1. L’eccezione è ammissibile, in quanto sia la sentenza passata in giudicato della CTR n. 224/2022, depositata in data 19 gennaio 2022, relativa all’anno 2012, che la sentenza della Commissione di giustizia tributaria di secondo grado n. 4890/2024, depositata il 23 luglio 2024, relativa all’imposta dell’anno2014, sono successive alla proposizione del ricorso per cassazione.Ne va dunque ammessa la produzione documentale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. 10.2.

La decisione della CTR n. 224/2022 si esprime su llo specifico fatto relativo all a situazione degli immobili in questione , rilevando che lo stato didegrado e abbandono dell’immobile risale a 25 anni primae riconoscendo , sulla base di tale presupposto fattuale , il beneficio richiesto. 10.3. Tale accertamento di fatto, accertato in giudicato, impone di ritenere per acclarata la detta circostanza, con la conseguenza che l’immobile deve essere considerato in stato di inagibilità anche per l’anno di imposta oggetto del presente procedimento, anteriore di solo un anno rispetto alla situazione accertata con la citata sentenza passata in giudicato (e contenente, come detto, ricognizione di retroattività ultraventennale) così da doversi riconoscere il diritto alla riduzione del 50% dell’imposta.

11. Gli altri motivi di ricorso risultano conseguentemente assorbiti.

12. In accoglimento della detta censura, la sentenza impugnata deve,dunque, essere cassata, e decidendo nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c., va accolto il ricorso originario di parte contribuente.

13. Le spese dell’interogiudizio vanno compensate, in ragione della sopravvenienza del giudicato rispetto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte c assa la sentenza impugnata per le ragioni di cu