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Ordinanza — n. 31479/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows municipality appeal against tax court ruling on IMU reduction for uninhabitable property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31479/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the municipality's appeal against the Second Instance Tax Court's decision denying an IMU reduction for an uninhabitable property. The municipality argued that the tax court failed to verify the legal requirements for the 50% discount, specifically the lack of official expert reports or substitute declarations proving the building's uninhabitable status. The court agreed, noting that the property's condition was easily fixable with ordinary maintenance rather than constituting the severe physical decay required for the tax exemption. Consequently, the lower court's judgment was quashed and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. n. 201/2011; Art. 24, comma 1 d.P.R. n. 380/2001: For the IMU reduction applicable to uninhabitable or unused buildings, the physical decay or functional obsolescence must be of a severity that cannot be remedied by ordinary or extraordinary maintenance, requiring specific expert verification or substitute declarations.

Parole chiave

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IMU tax reduction uninhabitable property maintenance vs restoration expert report requirement tax court cassation deduzione delle spese di manutenzione di immobili valore di imputazione tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. n. 201/2011
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione art. 13, comma 3, lett.
Art. 24, comma 1 d.P.R. n. 380/2001
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
44/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
art. 276 c.p
Il terzo motivo, da trattarsi, in base al secondo comma dell’art. 276 c.p.c., prioritariamente, èinfondato.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5804 del 24/02/2023
Gli interventi di manutenzione consistono dunque in operazioni finalizzate a mantenere funzionale ed efficiente l’immobile, mentre gli interventi di risanamento conservativo hanno l'obiettivo della sua conservazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5804 del 24/02/2023).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 31104 /20 21 propost o da: Comune di Pollica (SA) (C.F. e P.IVA:84001230659), in persona del legale rappresentante il Sindaco p.t. dr. Stefano Pisani, rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione di G.C. n. 155 del 23.09.2021 e procura speciale con atto separato, dall’Avv. Franco Morena (C.F.: MRNFNC60E27G538K) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’ A vv. Antonio Armentano, in Roma al Viale Giulio Cesare n. 23 (fax: 089/3115252 ; Pec: francomore-na@puntopec.it); -ricorrente - contro CALABRESE ANNA, nata ad Avellino (AV) il 24.10.1955 (C .

F . : CLBNNA55R64A509U) e residente inMugnano di Napoli (NA), al C or so Italia n. 50, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Ciannella (C.F.: CNN PLA 39L07F839 M)e Barbara Ciannella (C.F.: CNN BBR 72C56 F839 S), giusta Avviso accertamento IMU –Riduzione 50% immobile inagibile procura speciale rilasciata il 05.11.2021, ed ele ttivament e domicili ata in Roma alla Via Circonvallazione Gianicolenze 168, presso l’Avv. Rossella de Angelis ( indirizz i di posta certificata : ostudio@avvocaticiannella.it; fax: 081.5800568 ) ; -controricorrente - - avverso la sentenza n. 3959 / 20 21 emessa dal la CTR Campani a in data 10/05/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. Il Comune di Pollica impugnava la sentenza n. 4892/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto da Calabrese Anna avverso gli avvisi di accertamento lmu in rettifica relativi agli anni di imposta 2014 e 2015. In particolare, in prime cure veniva accolta la tesi della contribuente, la quale, in sintesi, lamentava che il relativo immobile risultava inagibile ed inabitabile, in quanto privo di luce ed acqua.

2. La CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che la Calabrese aveva correttamente documentato la inagibilità o, comunque, l'inutilizzabilità dell'immobile anche con la relazione di sopralluogo effettuata dal Comune stesso, dando così prova che in realtà il Comune richiedeva, in via del tutto immotivata, il pagamento dell'imposta, tenuto altresì conto che, pur non utilizzando l'immobile, aveva comunque provveduto al pagamento del 50% dell'imposta.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pollica sulla base di tre motivi. Calabrese Anna ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1 l. n. 44/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la CTR considerato che la detta norma richiede, al fine di poter fruire della agevolazione del 50% dell’imposta, che l’immobile sia dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto inutilizzato e tali condizioni devono essere accertate con perizia dell’Ente a spese del contribuente ovvero con dichiarazione sostitutiva ai sensi del dPR 445/2000, entrambe mancanti nella specie.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1 l. n. 44/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la CTR omesso l’esame di fatti (l’esistenza di un generatore e di un serbatoio dell’acqua, dichiarati dalla medesima contribuente) che dimostravano l’inesistenza della condizione della inagibilità o inabitabilità e per non aver considerato che non risultava essere mai stata dichiarato o accertato il fatto che l’immobile era inutilizzato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché la motivazione apparente con riferimento all’art. 13 d.l. n. 201/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., per non aver la CTR dato conto delle ragioni che l’avevano condotta alla decisione e, soprattutto, a ritenere provata la inagibilità e inutilizzabilità dell’immobile.

4. Il terzo motivo, da trattarsi, in base al secondo comma dell’art. 276 c.p.c., prioritariamente, èinfondato. Invero, sebbene sintetica, la motivazione resa dalla CTR non si pone al di sotto del cd. minimo costituzionale. In particolare, la commissione di secondo grado, nel richiamare la pronuncia di prime cure, ha evidenziato che la Calabrese aveva correttamente documentato la inagibilità o, comunque, l'inutilizzabilità dell'immobile anche con la relazione di sopralluogo effettuata dal Comune stesso, dando così prova che in realtà il Comune richiedeva, in via del tutto immotivata, il pagamento dell'imposta, tenuto altresì conto che, pur non utilizzando l'immobile, aveva comunque provveduto al pagamento del 50% dell'imposta.

5. Il primo motivo merita di essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo. L’art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011 applicabile ratione temporis, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% : per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. . Con la lettera del 21.8.2013 la contribuente ha lamentato solo l’inutile attesa dell’allacciamento del servizio di energia elettrica , e non anche dell’acqua. Con la successiva lettera di diffida e messa in mora a firma dell’Avv. Carlo Claps inviata al Comune di Pollica a mezzo pec del 18.22.2015 la contribuente ha denunciato l’impossibilità di eseguire interventi di manutenzione ordinaria per la mancanza di energia elettrica .

Da ciò si desume che giammai la Calabrese ha lamentato altresì l’omesso allacciamento al servizio idrico. Orbene, a decorrere dal 1999 il Decreto Bersani (d.lgs. 16.3.1999, n.

79) ha sancito l’inizio della privatizzazione energetica italiana, sicchè a partire dal 2003 ogni cittadino può scegliere liberamente i fornitori di energia elettrica e gas. Ragion per cui da allora è sufficiente contattare il servizio elettrico nazionale per comunicare l’intenzione di stipulare un contratto, richiedendo sia l’allaccio che l’attivazione dell’energia elettrica. Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi nello specifico gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. in tal senso, anche se con riferimento all’ICI, Cass. 19/11/2019 n. 29966 in motiv., che definisce condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l’immobile l’«obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche»), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria; 2.4. ai sensi dell’art. 3,lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per interventi di manutenzione ordinaria si intendono, dunque, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico, ed infine per interventi di restauro e di risanamento conservativo, si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Ne consegue che attività «puramente manutentive», come quelle indicate nella sentenza impugnata (aventi ad oggetto, come affermato dalla stessa contribuente, il ripristino dell’impianto elettrico), non potevano al contempo costituire anche interventi di «risanamento conservativo», poiché questi ultimi, rispetto alle categorie delle manutenzioni, ordinaria e straordinaria, non comportano interventi su parti specifiche di un immobile, ma hanno ad oggetto il complesso dell'immobile nei suoi aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali ed impiantistici.

Gli interventi di manutenzione consistono dunque in operazioni finalizzate a mantenere funzionale ed efficiente l’immobile, mentre gli interventi di risanamento conservativo hanno l'obiettivo della sua conservazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5804 del 24/02/2023). In tema di IMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5804 del 24/02/2023).

Nel caso di specie, invece, lo stato di inabitabilità era facilmente superabile con interventi di manutenzione.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il terzo e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla