Italian court dismisses appeal after parties settle and withdraw the case with full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a settlement agreement between the plaintiff and the defendant. The parties mutually agreed to withdraw the litigation, leading to the court's decision to terminate the proceedings and order full compensation of litigation costs. Consequently, no further analysis of the tax reduction claim regarding the industrial compound's unfitness was required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: When parties settle and the appellant withdraws the appeal, the judgment is extinguished with full cost compensation, and the special unified contribution is not due.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20799-2022 R.G. proposto da: COMUNE DI GALLIATE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MONTIPÒ TRADING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato LORENZO BERTAGGIA, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 677/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata l’8/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Il Comune di Galliatepropone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 65/2021 della Commissione tributaria provinciale di Novara in accoglimento del ricorso proposto da A.M.
S.r.l., successivamente incorporata in Montipò Trading S.r.L., avverso l’avviso di accertamento TASI 2014, notificato dal Comune, riconoscendo la spettanza della riduzione al 50 % della base imponibile, a fronte dell’inagibilità del compendio industriale di proprietà della società contribuente. La Società resiste con controricorso RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 8/11/2024, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune. 1.2.
A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del