Italian court dismisses appeal after parties settle and withdraw all litigation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a mutual settlement between the Municipality of Galliate and Montipò Trading S.r.L. Both parties formally withdrew their respective appeals regarding the IMU tax assessment, leading to the complete termination of the dispute. Consequently, the court ordered the integral compensation of litigation costs and exempted the parties from further unified contribution payments. The decision rests entirely on the parties' voluntary agreement to resolve the matter without a substantive ruling on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: When parties mutually withdraw appeals during cassation proceedings, the judgment is extinguished and the unified contribution obligation does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20770-2022 R.G. proposto da: COMUNE DI GALLIATE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MONTIPÒ TRADING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato LORENZO BERTAGGIA, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 624/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 19/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Il Comune di Galliate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 74/2021 della Commissione tributaria provinciale di Novara in accoglimento del ricorso proposto da A.M.
S.r.l., successivamente incorporata in Montipò Trading S.r.L., avverso l’avviso di accertamento IMU 2014, notificato dal Comune. La Società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 8/11/2024, entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare, rispettivamente, al ricorso principale ed a quello incidentale a seguito di conciliazione della controversia. 1.2. A tali istanze le parti ha prestato reciproca adesione. 1.3.
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell