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Ordinanza — n. 31473/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal after parties reach settlement and client withdraws the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31473/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished following a settlement agreement reached between the parties. The appellant, Immobiliare Eugenia S.r.L., withdrew its cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding IMU tax reductions for uninhabitable property portions. Consequently, the court ordered the mutual compensation of litigation costs and exempted the parties from further unified contribution payments.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: When parties reach a settlement and the appellant withdraws the appeal, the judgment is extinguished with mutual cost compensation, and the special unified contribution requirement does not apply.

Parole chiave

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settlement agreement withdrawal of appeal extinction of litigation mutual cost compensation unified contribution exemption IMU tax reduction uninhabitable property deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 8 D.Lgs. 504/1992
3481/2018della Commissione tributaria provinciale di Milano in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Trezzano sul Naviglio aveva dichiarato non applicabile la riduzione IMU del 50%, ex art. 8 D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175)
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4164-2020 R.G. proposto da: IMMOBILIARE EUGENIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato STEFANO DONDÈ giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato CRISTINA BASSANI giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 3662/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/9/2019; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARMELO CELENTANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Immobiliare EugeniaS.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3481/2018della Commissione tributaria provinciale di Milano in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Trezzano sul Naviglio aveva dichiarato non applicabile la riduzione IMU del 50%, ex art. 8 D.Lgs. 504/1992, relativamente alle annualità 2015 e 2016, richiesta per porzioni di fabbricati inagibili di proprietà della contribuente.

Il Comune resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 21/10/2024, la ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune. 1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071.

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, de