Italian Supreme Court allows tax agency appeal, ruling full payment extinguishes tax court proceedings under simplified settlement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the tax agency's appeal against the municipality's partial victory, declaring the tax court proceedings extinguished. The court held that full payment of the debt under the simplified settlement procedure automatically terminates the litigation without requiring a formal waiver statement. Consequently, the municipality's argument regarding procedural preclusion for raising the extinction exception was rejected as the substantive debt extinguishment took precedence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193 del 2016; Art. 391 c.p.c.: The filing of a full payment commitment under the simplified tax settlement procedure automatically extinguishes pending tax litigation proceedings, rendering any subsequent procedural objections regarding the timing of the extinction exception inadmissible.
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11236/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro COMUNE DI BARLETTA, rappresentato e difeso dagli avvocati CARUSO GIUSEPPE (CRSGPP68R19L328U), CUOCCI MARTORANO DOMENICO (CCCDNC69D23A669P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1342/2022 depositata il 13/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio – Cass. n. 31414 del 2018 - accoglieva parzialmente l’appello del Comune contribuente;
2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso;
3. resiste con controricorso il Comune che chiede il rigetto del ricorso;
4. il Comune deposita memoria nella quale rappresenta che una volta avvenuto il pagamento integrale non sussistevano i presupposti per la definizione agevolata (art. 6, d. l. n. 193 del 2016); inoltre, rileva che l’eccezione di estinzione del giudizio avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di cassazione in quanto la fattispecie (definizione agevolata) si sarebbe perfezionata (per l’estinzione) in pendenza del giudizio in cassazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso risulta fondato. L’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, ex art. 6, d. l. n. 193 del 2016, non necessita obbligatoriamente della formalizzazione della rinuncia del ricorrente, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ove risulti comunque il pagamento integrale del dovuto a tale titolo.
L’estinzione del processo consegue anche alla cessata materia del contendere, comunque avvenuta, con il pagamento delle somme di cui alla definizione agevolata: «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato»(Sez. 6 - , Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01 ; vedi anche Sez.
L - , Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019, Rv. 653828 – 01 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 1696 del 16/01/2024, Rv. 670144 -01 ) . Quello che rileva è il pagamento del debito rateizzato, che comporta la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata. Del resto, la definizione agevolata comporta l’estinzione del debito tributario, in ogni caso: «In tema di condono fiscale, la decisione di ammissione alla definizione agevolata costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario che rileva come fatto estintivo della pretesa fiscale sul piano sostanziale e processuale, sicché la stessa spiega effetto, ex art. 336, comma 2, c.p.c., in ragione della valenza pregiudicante, anche sulle eventuali pronunce, sebbene passate in giudicato, afferenti il medesimo rapporto impositivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non ostativo, rispetto alla definizione agevolata della lite, pendendo la controversia contro la cartella esattoriale, l'intervenuto giudicato sull'atto impositivo presupposto)»(Sez. 5 - , Ordinanza n. 31049 del 30/11/2018, Rv. 651648 - 02) .
Si è poi osservato (Cass. n. 29394/17) che: “In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzionedel giudizio”. Conseguentemente, anche la questione della tardiva “eccezione” di estinzione, posta dal Comune nella memoria risulta superata in quanto la cessazione della materia del contendere (per estinzione della pretesa fiscale) supera sia il giudicato sia, a maggior ragione, la eventuale preclusione processuale.
Anche sotto questo profilo è dirimente l’avvenuta estinzione del debito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo tenendo presente il valore della controversia e le attività processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata dichiarando l’estinzione del giudizio ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. 225/16. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del la ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in