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Ordinanza — n. 31447/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses administrative appeal for filing new claims via added reasons without expanding the case object.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31447/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the administrative appeal inadmissible because the appellant merely reiterated defense arguments from the lower court without introducing new legal grounds. The court held that the added reasons did not expand the case object or modify the cause of action, as required by administrative procedure law. Consequently, the appeal was rejected as a non-motivated repetition of previously disallowed defenses.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis c.p.c.; Art. 13, comma 6-bis D.P.R. 115/2002: The party cannot in a cassation appeal simply restate defense arguments rejected at the appellate stage without considering the opposing party's reasons, as this constitutes a non-motivated repetition.

Parole chiave

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administrative appeal added reasons case object expansion cassation inadmissibility reiteration of defenses lite in materia di contribuzioni pubbliche decisione sulla contribuzione arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis c.p.c.
Art. 96, third and fourth comma, c.p.c.
Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibileex art.360 bis cpc, con la condanna ex art. 96 , terzo e quarto comma, cod.
Art. 13, comma 6-bis D.P.R. 115/2002
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente contesta la ricostruzione del fatto (gli atti processuali, come interpretati dalle decisioni di merito) ritenendo la violazione dell’art. 13, comma 6-bis d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018
Sez. 6-5, Ordinanza n. 25729 del 01/09/2022
Sez. 5, Sentenza n. 13676 del 16/05/2024
Sez. U, Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4803/2024 R.G. proposto da : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO -SEZIONE DI ROMA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -ricorrente- contro BUONO ROSA, rappresentata e difesadell’avvocato MARONE GUIDO (MRNGDU78L18F839D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5063/2023 depositata i l 04/09/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal TAR del Lazio con conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’invito al pagamento del contributo unificato (di euro 650,00 per motivi aggiunti);

2. ricorre percassazione il TAR del Lazio con un unico motivo;

3. resiste con controricorso la contribuente che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, o di rigettarlo;

4. il Consigliere delegato proponeva la definizione del ricorso ex art. 380-bis, cod. proc. civ.;

5. il TAR del Lazio ha proposto opposizione chiedendo la decisione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibileex art.360 bis cpc, con la condanna ex art. 96 , terzo e quarto comma, cod. proc. civ..

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente contesta la ricostruzione del fatto (gli atti processuali, come interpretati dalle decisioni di merito) ritenendo la violazione dell’art. 13, comma 6-bis d.P.R. 115 del 2002, in quanto la contribuente avrebbe introdotto, con i motivi aggiunti,“domande nuove”. La sentenza impugnata (in doppia conforme con la decisione di primo grado), invece,rileva che nei motivi aggiunti non risultano introdotti “ulteriori temi di indagine o integrate le doglianze con ulteriori profili di legittimità, mentre la causa petendi è rimasta immutata; per cui non vi è stato un ampliamento dell’oggetto del giudizio”.

Nel ricorso per cassazione non ci si confronta con tale ratio della decisione ma ci si limita a reiterare acriticamente i motivi dell’appello,richiedendo a questa Corte una rivisitazione del fatto ed una riqualificazione della domanda non consentite: «Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art.366, comma 1, n. 4, c.p.c. (…)» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 -01).

Del resto, questa Corte di Cassazione ha già deciso la questione sottoposta al giudizio, nei seguenti termini: «In materia di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel processo amministrativo, a seguito della presentazione di motivi aggiunti da parte del ricorrente, occorre verificare se mediante i nuovi motivi risulti ampliato l'oggetto del processo, modificandosi il "petitum" e la "causa petendi"; a tal fine non risulta decisivo l'ampliamento dell'attività valutativa richiesta al giudice, dovendosi esaminare se i motivi aggiunti si pongano in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con le contestazioni proposte mediante il ricorso introduttivo, rappresentando integrazione delle censure proposte avverso i medesimi atti, oppure avverso gli atti amministrativi ad essi conseguenziali» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25729 del 01/09/2022, Rv. 665509 – 01 ; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 13676 del 16/05/2024, Rv. 670995 -01).

La sentenza impugnata applica correttamente i criteri stabiliti da questa Suprema Corte, esplicitando le ragioni per cui i ‘motivi aggiunti’ non comportavano ampliamento decisionale tale da giustificare il maggior versamento di contributo.

2. Segue la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo; considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, deve applicarsi l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (vedi Sez. U- , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024, Rv. 670894 –01), come previsto dall’art. 380 - bis , terzo comma, cod. proc. civ.: 500,00 euro in relazione al terzo comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; 1.000,00 euro in favore della Cassa per le ammende per il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; somme determinate tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale, in considerazione della disciplina normativa e delle decisioni di questa Corte.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente, ex art. 96 3^ e 4^ co. cpc, al pagamento di ulteriori 500,00 eu