Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the religious entity, extinguishing the proceedings with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the religious entity's voluntary withdrawal of the case. The local municipality consented to this withdrawal, leading to the termination of the legal proceedings. Consequently, the Court ordered the integral compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the cassation proceedings, and the special fee for losing parties applies only to rejected appeals, not to withdrawn ones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26881-2018 proposto da: OPERA DIOCESANA ASSISTENZA RELIGIOSA ODAR, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURIZIO LOGOZZO e INNOCENZO MEGALI -ricorrente- contro COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato MAURIZIO TREVISAN -controricorrente- avverso la sentenza n. 198/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 19/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA L’Opera Diocesana Assistenza Religiosa Odar propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello del Comune di Cavallino Treporti avverso la sentenza n. 105/2015 della Commissione tributaria provinciale di Venezia, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2011.
Il Comune resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 11/12/2019, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazio