Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court extinguishes proceedings and allocates costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Both parties agreed to the withdrawal, leading the court to terminate the proceedings and allocate litigation costs between them. The court explicitly noted that the standard unified contribution fee does not apply to voluntary withdrawals, distinguishing this outcome from typical dismissals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the applicant results in the extinction of the proceedings without the imposition of the unified contribution fee, as such fees apply only to rejected or inadmissible appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22938-2019 proposto da: ATAC S.P.A. — AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati LUCIANO BAGOLAN e FRANCESCA CANGIANO -ricorrente- contro AMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato FABIO LITTA unitamente all'Avvocato STEFANO SCICOLONE -controricorrente- avverso la sentenza n. 142/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA ATAC S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di AMA S.p.A. avverso la sentenza n. 6360/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di pagamento emesso da AMA S.p.A.
Ama S.p.A. resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 27/4/2020 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la società controricorrente. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici-del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di