Cassation appeal dismissed due to settlement; court declares case extinguished and awards costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement on September 29, 2023. The appellants voluntarily withdrew their request for cassation against the Regional Tax Commission's decision regarding registration tax liquidation. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the full compensation of litigation costs without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 commi 213-218 Legge n. 197/2022; When parties settle a tax dispute and the appellant withdraws the cassation appeal, the court declares the case extinguished and awards costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5341-2021 R.G. proposto da: PILLA LUIGI SALVATORE DEL VECCHIO ELIANA MARIA CONSIGLIA PILLA UMBERTO rappresentanti e difesi dagli Avvocati LUIGI VALENTINO DAMONE e JACOPO SANALITRO -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente - avverso la sentenza n. 3879/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Luigi Salvatore Pilla, Eliana Maria Consiglia Del Vecchio e UmbertoPilla propongono ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 61/2019 della Commissione tributaria provinciale di Benevento in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 29/9/2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di definizione transattiva della controversia con l’Agenzia delle entrate ex art. 1 commi 213— 218 Legge n. 197/2022, allegando allo scopo relativa documentazione. 1.2. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.3. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cort