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Ordinanza — n. 31407/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court's cost compensation when plaintiff is totally victorious.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31407/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Isabella Garinei's appeal against a Second Instance Tax Court judgment that compensated litigation costs despite her total victory. The lower court had justified this by attributing the error solely to the first judge, but the Cassation ruled this insufficient under the law. The court held that cost compensation for a totally victorious party requires 'grave and exceptional reasons,' which the mere attribution of error did not meet.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. 546/1992; Art. 92 c.p.c.: Compensation of litigation costs for a totally victorious party is permitted only upon the existence of grave and exceptional reasons expressly motivated by the judge.

Parole chiave

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litigation costs compensation total victory rule tax court procedure exceptional reasons requirement judicial discretion limits ricupero d'imposta contenzioso tributario compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs. 546/1992
civ., violazione «dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs.
Art. 92 c.p.c.
546 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art.
art. 15 d.lgs. 546/1992
civ., violazione «dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs.
art. 92 c.p
546 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10685 del 2019
Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto oin parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr.
Cass. n. 24502/2017
Cass. n. 19613 del 2017
Cass. n. 21400/2021
Cass. n. 3977/2020
Cass. n. 4696/2019
Cass. n. 17816/2019
Corte cost., sent. n. 157/2014
21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11315-2023 proposto da: GARINEI ISABELLA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANLUCA FONTANELLA giusta procura allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 595/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 6.2.2023. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Isabella Garinei, in qualità di erede di Vincenzo Garinei, propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello del de cuius, con compensazione delle spese di lite,avverso la sentenza n. 2099/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto avverso cartelle esattoriali, con compensazione delle spese di lite.

La Concessionaria è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 ... con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite. 1.2. La censura è fondata. 1.3. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto oin parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr. Cass. n. 24502/2017. nello stesso senso anche Cass.n. 19613 del 2017), e ciò «in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014). 1.4.

Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019). 1.5. Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate. 1.6. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che – essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondo grado, in data 3 aprile 2019– trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché «integrato» in forza della sentenza «additiva» della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), secondo il quale la compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è prevista solo «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». 1.7.

Questa Corte ha, poi, statuito che «ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr.

Cass. n. 3977/2020). 1.8. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi, «nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni» (cioè, quelle trattate in giudizio) «di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.» (cfr. Cass. n. 4696/2019. in senso conforme Cass. n. 3977/2020). 1.9. Deve allora osservarsi che quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite («Spese del presente grado compensate, stante l'esclusiva imputabilità dell'errore al primo giudice, senza alcun concorso della controparte, quale grave ragione idonea a consentire la compensazione delle spese di lite, ex art. 15, comma 2, cod. trib.») non può integrare le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa. 1.10.

L’odierna parte ricorrente era risultat a totalmente vittorios a all’esito del giudizio di merito, cosicché la compensazione delle spese non era giustificabile, non potendosi ravvisare, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.

2. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera d