Cassation court dismisses appeal against tax liquidation due to settlement of dispute and inadmissibility against non-party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the litigation extinguished against Amiacque S.R.L. and Cap Holding S.p.A. because the tax dispute was settled via an expedited procedure, which extinguished creditor claims against all co-obligors. Conversely, the appeal against 2i Rete Gas S.p.A. was declared inadmissible as the company was erroneously included in the proceedings and had no connection to the original tax act. The Court ruled that litigation costs follow the settlement for the first two parties and the loss for the third, noting the lack of effective defense by the tax agency against the erroneous party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When a tax dispute is settled via expedited procedure involving co-obligors, the extinction of claims applies to all parties, and appeals against parties erroneously joined without factual connection are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14129/2018 del ruolo generale, proposto DA l’ A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587) - RICORRENTE – CONTRO A MIACQUE S.R.L. (codice fiscale 03988160960) e C AP H OLDING S. P .A. (codice fiscale 13187590156),in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al CESSAZIONE MATERIA CONTENDERE –S PESE LITE EXTRANEUS controricorso, dall'avv.
Simone Valmori (codice fiscale VLM SMN 74A01 G467 S) E 2i RETE GAS S. P .A. (codice fiscale 06724610966), in persona del procuratore dr. Antonio Pettini, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, dall'avv. Matteo De Bernardi (codice fiscale DBR MTT 62C15 L400 O) - CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 487/11/2018, depositata il 5 febbraio 2018. U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale dell’8 ottobre 2024.
F ATTI DI C AUSA 1. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2352/24/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto i ricorsi proposti da Amiacque S.R.L., Cap Holding S.p.A. ed Azienda Multiservizi Abbiatese Gestioni Ambientali S.p.A. contro un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla cessione di un ramo di azienda.
2. Con ricorso notificato alle suindicate controricorrenti in data 9 maggio 2018 proponeva impugnazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
3. Resistevano con controricorso notificato in data 14 giugno 2018 Amiacque S.R.L., Cap Holding S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A., quest’ultima depositando memoria ex art. 380- bis.1. c.p.c. in data 24 settembre 2024.
4. Con nota del 10 giugno 2019 Amiacque S.R.L. comunicava di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia.
5. Con nota del 2 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo l’Ufficio territoriale di Milano comunicato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. R AGIONI DELLA DECISIONE 1. Va, in via preliminare, osservato che il contraddittorio non è stato esteso a Azienda Multiservizi Abbiatese Gestioni Ambientali S.p.A., parte del giudizio di appello, ma che non risulta necessario disporne l'evocazione in giudizio, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr., tra le molte, Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9746, che richiama Cass. Sez. II, 10 maggio 2018, n. 11287), tenuto conto dell’esito della lite.
2. La predetta definizione agevolata della lite nelle more del presente giudizio da parte della coobbligata Amiacque S.R.L. ha chiuso la controversia fiscale in esame, ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con effetti estintivi delle pretese creditorie erariali anche nei confronti della stessa Azienda Multiservizi Abbiatese Gestioni Ambientali S.p.A. e di Cap Holding S.p.A. ai sensi del comma 14 di detta disposizione legislativa.
3. Risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in esame proposto nei confronti di 2i Rete Gas S.p.a., posto che la medesima risulta del tutto estranea sia all'atto impositivo impugnato, che al conseguente contenzioso, essendo dunque stata evocata -solo- in questo giudizio per un chiaro errore.
4. Il giudizio va, dunque, dichiarato estinto nei confronti di Amiacque S.R.L. e Cap Holding S.p.A. per cessazione de della materia del contendere, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di 2i Rete Gas S.p.A.
5. Le spese di giudizio tra l’Agenzia delle Entrate, Amiacque S.R.L. e Cap Holding S.p.A. restano a carico di chi le anticipate a mente dell’art. 6, comma 13, ultima parte, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Le spese seguono, invece, la soccombenza nei confronti di 2i Rete Gas S.p.A. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, per un importo inferiore alla nota depositata, tenuto conto del predetto errore, dell’assenza di un’effettiva attività difensiva da parte dell’Agenzia contro tale società e della sua agevole difesa. P . Q . M . la Corte: a. dichiara estinto il giudizio nei confronti di Amiacque S.R.L. e Cap Holding S.p.A. per cessazione della materia del contendere; b. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di 2I Rete Gas S.p.A.; c. dichiara che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate nel rapporto tra Agenzia delle Entrate, Amiacque S.R.L. e Cap Holding S.p.A.; d. condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di 2I Rete Gas S.