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Ordinanza — n. 31379/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's request for simplified tax dispute settlement under specific law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31379/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer filed a request for simplified settlement under the relevant decree. Although the taxpayer submitted payment proofs, the court noted that no formal request for settlement processing was filed by either party before the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax assessment or the arguments regarding income calculation rules.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391 cod. proc. civ.: The tax dispute procedure extinguishes automatically if neither party requests the settlement hearing within the prescribed period, terminating the case without a merits decision.

Parole chiave

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simplified tax settlement tax dispute procedure extinguishment of proceedings statutory deadline tax assessment appeal valutazione del reddito inchiesta per sottrazione d'imposta situazione finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Orbene, vista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
600/1973 e dell'art. 2697 cod. civ.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21530/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro MORLINO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mattia Casarotti e Maurizio Pagani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Federico Cesi n. 30. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 484/07/2017, depositata in data 22 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Francesco Morlino riceveva notifica di un avviso di accertamento n. T7U010500956 ai fini IRPEF relativo all’anno d’imposta 2008. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Novara - Avv. Acc. IRPEFrideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando, a fronte di un reddito dichiarato pari a € 0,00, un maggior reddito di € 55.787,63 per l’anno d’imposta 2008. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale gravata da mutuo ipotecario, possesso di autoveicoli e acquisto di autovettura.

2. Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Novara; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 37/03/2015, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito accertato nella misura di € 46.172,63.

4. Contro tale decisione proponevano appello dinanzi alla C.t.r. del Piemonte, per le parti di rispettiva soccombenza, sia il contribuente che l’Agenzia delle Entrate.

5. Con sentenza n. 484/07/2017, depositata in data 22 marzo 2017, la C.t.r. adita accoglieva solamente il gravame del contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha applicato la regola dello scostamento biennale di un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato per emettersi accertamento anche in sede giurisdizionale, non circoscrivendola, quindi, alla sola fase procedimentale in cui l’Ufficio procede all’accertamento, in questo modo esonerando il contribuente dalla prova contraria su tutto quanto il maggior reddito accertato. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la prova contraria fosse integrata dalla sola dimostrazione del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e non anche dall’effettivo loro impiego, quantomeno presumibile, per sostenere le spese attenzionate dall’Ufficio.

2. Va premesso che, in data 5 novembre 2024, il contribuente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di aver presentato, in data 31 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ex artt. 6 e 7, comma 2, lett.

b) e comma 3 del d.l. L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, con riferimento alla presente controversia tributaria; all’uopo ha allegato i modelli F24 delle rate pagate per un totale di € 2.626,05. 2.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.