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Ordinanza — n. 31377/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as untimely, rejecting argument that self-assessment request suspended statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31377/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a lower court ruling that declared the administrative proceeding inadmissible due to procedural timeliness issues. The taxpayer argued that a separate request for self-assessment should have suspended the limitation period, but the court found the submitted document was merely a request for annulment, not a self-assessment. Consequently, the court held the appeal was filed outside the statutory deadline and rejected the claim for suspension of the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 21 d.lgs. 546/1992; Art. 6, 12 d.lgs. 218/1997: A request for annulment in self-help does not constitute a self-assessment request and therefore cannot suspend the limitation period for filing an appeal.

Parole chiave

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statute of limitations tax appeal admissibility self-assessment request annulment in self-help procedural timeliness suspension of limitation Italian tax law accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n.3 cpc
Art. 360 co. 1 n.5 cpc
Art. 6 d.lgs n.218/97
Conseguentemente non risulta applicabile la invocata disciplina della sospensione di cui agli art. 6 e 12, d.
Art. 12 d.lgs n.218/97
Art. 21 d.lgs 546 del 1992
Correttamente la decisione impugnata ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto proposto oltre i termini previsti dalla norma (art. 21 d.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17135/2021 R.G. proposto da : SEL IMMOBILIARE SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato ESPOSITO MASSIMO (SPSMSM53M17I862J) -ricorrente- contro SO.G.E.T. SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MONACO DANILO (MNCDNL71L04C632W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 6241/2020 depositata il 30/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello della contribuente dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;

2. ricorre percassazione la SEL Immobiliare s.r.l. con due motivi di ricorso, come integrati da successiva memoria;

3. resiste con controricorso la SO.G.E.T. s.p.a. che rappresenta come la contribuente non aveva mai presentato istanza di accertamento con adesione e, quindi, il ricorso effettivamenteinammissibile perché tardivo; RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I due motivi di ricorso (1. Art.360 co. 1^ n.3) cpc, violazione artt. 6 e 12 d.lgs n.218/97;

2. Art. 360 co. 1^ n.5) cpc, omesso esame del fatto decisivo costituito dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione) sono suscettibili di trattazione unitaria; essi sono infondati. Correttamente la decisione impugnata ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto proposto oltre i termini previsti dalla norma (art. 21 d. lgs. 546 del 1992), l’avviso è stato notificato il 2 agosto 2018 ed il ricorso è stato proposto il 2 gennaio 2019. A detta della ricorrente non sarebbero stati computati i termini per l’accertamento con adesione proposto.

Per la contribuente l’accertamento con adesione sarebbe stato presentato in carta semplice il 20 agosto 2018. Tuttavia, deve osservarsi che il 20 agosto 2018 la società presentava solo una richiesta di annullamento in autotutela dell’atto ritenuto illegittimo. Le due istanze sono concettualmente e normativamente diverse: mentre con l’accertamento con adesione il contribuente deve comunque pagare quanto stabilito (concordato), con la richiesta di annullamento in autotutela (come quella presentata nel presente caso in giudizio) il contribuente chiede l’annullamento totale della pretesa del fisco.

In tal senso del tutto corretta risulta la qualificazione giuridica dell’istanza così come operata dal collegio territoriale. Conseguentemente non risulta applicabile la invocata disciplina della sospensione di cui agli art. 6 e 12, d. lgs. n. 218 del 1997.

2. Il ricorso deve rigettarsi con la condanna alle spese del grado ed il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma