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Ordinanza — n. 31374/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses Revenue Agency appeal on lack of proof for tax evasion via sham spouse transaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31374/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision. The agency argued that a husband and wife used a donation followed by a swap to evade capital gains tax, claiming the wife acted as a sham intermediary. The court found the lower court correctly determined that the evidence failed to prove a fraudulent intent or a sham transaction, noting the wife retained full ownership of the swapped properties. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 68, comma 2, D.P.R. 917/1986; Art. 37, comma 39, D.L. 223/2006: The tax authority must prove the existence of a sham transaction and fraudulent intent; mere chronological proximity between a donation and a subsequent swap, without evidence of retained ownership by the donor or lack of genuine counterparty interest, is insufficient to establish tax evasion.

Parole chiave

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tax evasion sham transaction capital gains tax donation between spouses burden of proof property swap interposition of person imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art.
Art. 68, secondo comma, del Dpr n. 917 del 1986
civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 68, secondo comma, del Dpr n.
Dl n. 223/2006 [art. 37, comma 39]
917 del 1986 (Tuir), per non avere la CTR ritenuto che mediante la donazione ad un familiare si persegue proprio l’effetto elusivo dell’assoggettamento ad una plusvalenza ridotta in conseguenza della successiva cessione del bene immobile, come evidenziato pure dal Dl n. 223/2006 [art. 37, comma 39], c.d.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma ; -ricorrente - contro Di Natale Giorgio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. Salvatore Poidomani, che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al corso Umberto I n. 8 in Modica (RG); -controricorrente - avverso la sentenza n. 779, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 12.11.2015, e pubblicata il 28.2.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

O GGETTO : Irpef 2001 - Plusvalenza da permuta con conguaglio di terreno edificabile - Precedente donazione tra coniugi - Oneri probatori. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Di Natale Giorgio l’avviso di accertamento n. RJS010200575/2008, con il quale rettificava il reddito del contribuente ai fini Irpef in relazione all’anno 2001, recuperando a tassazione la plusvalenza non dichiarata ritenuta conseguita per effetto della cessione di un terreno edificabile, “in tesi realizzata attraverso l’interposizione fittizia del proprio coniuge” (sent.

CTR, p.

1) che aveva ceduto il suolo, mediante permuta con conguaglio in denaro, un mese dopo averlo ricevuto in donazione dal marito.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, censurando innanzitutto il difetto di prova del disegno elusivo ipotizzato dall’Amministrazione finanziaria. La CTP reputava fondate le difese del ricorrente ed annullava l’atto impositivo.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che confermava la pronuncia della CTP.

4. L’Agenzia delle Entrate ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 68, secondo comma, del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), per non avere la CTR ritenuto che mediante la donazione ad un familiare si persegue proprio l’effetto elusivo dell’assoggettamento ad una plusvalenza ridotta in conseguenza della successiva cessione del bene immobile, come evidenziato pure dal Dl n. 223/2006 [art. 37, comma 39], c.d. decreto Bersani, il quale ha modificato l’art. 68 del Tuir, prevedendo che "Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante." 2.

Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione dell’art. 37, comma terzo, del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che non sia stata assicurata la prova presuntiva della finalità fraudolenta ed elusiva perseguita dal contribuente mediante la stipula dei negozi collegati di donazione al coniuge e successiva permuta del terreno edificabile.

3. I motivi di ricorso proposti dall’Ente impositore presentano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva. Innanzitutto la ricorrente sostiene che al fine di abbattere il valore di una plusvalenza da cessione di beni immobili, la quale ordinariamente, pertanto nel caso di rivendita da parte dell’originario acquirente, sarebbe calcolata nella differenza tra il costo di acquisto ed il prezzo di vendita successivamente conseguito, la modalità elusiva più comune consiste proprio nel donare il bene ad un familiare in prossimità della rivendita.

In tal modo la plusvalenza dovrebbe calcolarsi nella differenza, verosimilmente minore, tra il valore indicato nell’atto di donazione ed il prezzo conseguito per effetto della sollecita rivendita. È appena il caso di rilevare che non incide sulla valutazione da compiersi il disposto di normative sopravvenute e non applicabili, quali l’art. 37, comma 39, del Dl n. 223/2006, c.d. decreto Bersani 3.1. Nel caso di specie il marito, odierno controricorrente, ha donato il terreno edificabile alla moglie e quest’ultima, soltanto un mese dopo, lo ha ceduto ad un’impresa di costruzioni con negozio di permuta, conseguendo il diritto di proprietà in relazione a due immobili da realizzare, un appartamento ed un locale commerciale, oltre conguaglio in denaro, per un valore della cessione indicato come pari a quello della precedente donazione.

Ora, appare verosimile che il programma negoziale realizzato mediante collegamento dei contratti di donazione a familiare e permuta, come ipotizzato dall’Amministrazione finanziaria, possa avere finalità elusiva. La questione consiste nel verificare se tale finalità elusiva risulti provato che sia stata perseguita nel caso di specie. 3.1.1. Evidenzia l’Agenzia delle Entrate che vi è prossimità temporale tra la donazione del terreno al coniuge e la vendita dello stesso. Sottolinea, inoltre, l’indubbio “stretto rapporto di parentela tra donante e donatario” (sent.

CTR, p. 8). Inoltre, quale elemento di prova presuntiva dell’elusione, evidenzia anche “la mancata restituzione della caparra al promittente venditore-donante” (ibidem), ma si tratta di un elemento non valutabile in questa sede, perché l’Amministrazione finanziaria neppure indica come abbia provato la circostanza e come abbia proposto la questione nei gradi di merito del giudizio. 3.1.2. In ordine agli elementi valutabili: rapporto di parentela tra donante e donatario e prossimità della donazione rispetto alla permuta, deve rilevarsi che il giudice del gravame aveva ben presenti entrambi gli elementi (sent.

CTR, p. 2), ma li ha ritenuti inidonei a provare la ricorrenza dell’intento elusivo in ipotesi perseguito dai coniugi. Ha osservato la CTR che “l’avvenuta permuta con altri immobili, per un valore di 200.000.000 di lire oltre conguaglio”, di lire 100.000.000, “porta ad escludere che il destinatario di tali beni possa essere in via mediata il Di Natale. In altri termini, è da escludere che il mero collegamento tra i negozi sia prova di elusione di imposta, essendo indubitabile l’interesse conseguito dalla donataria avverso la cessione in permuta all’impresa costruttrice dell’area edificabile ricevuta in donazione dal proprio coniuge, avendo la stessa ottenuto in permuta due diverse unità immobiliari … la mera permuta con altri beni immobili e conseguente intestazione degli stessi al donatario, non consente di ritenere l’avvenuta interposizione fittizia di persona” (sent.

CTR, p. 2 s.). 3.1.3. La Commissione regionale, pertanto, esprimendo il giudizio sul fatto processuale che le competeva, ha chiaramente motivato che non è stata raggiunta dall’Amministrazione finanziaria la prova della finalità elusiva dell’imposizione perseguita dal ricorrente, mediante una non dimostrata interposizione fittizia del proprio coniuge nel complessivo programma negoziale. A fonte di questa valutazione l’Agenzia delle Entrate non offre elementi di critica specifici, limitandosi a riproporre le proprie tesi, sebbene il giudice dell’appello le abbia già motivatamente respinte.

Rilievo essenziale nel giudizio del giudice del gravame, peraltro, assume il rilievo che i beni conseguiti in permuta sono rimasti nella piena proprietà della donataria, l’Agenzia delle Entrate neppure ipotizzando che siano pervenuti all’originario donante del terreno, e si tratta di una circostanza che costituisce effettivamente un elemento determinante per ritenere che non sia stata raggiunta la prova dell’invocata interposizione fittizia di persona. Il ricorso proposto dall’Ente impositore risulta pertanto infondato e deve essere perciò respinto.

4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del costituito controricorrente