Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Revenue Agency, did not act on the proposal for judgment definition, while the respondent, Kryalos, argued for the appeal's validity. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment definition constitutes a formal renunciation, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27305/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro KRYALOS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato DEL VAGLIO MARIO (DLVMRA73E02F839A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MULA ALBERTO (MLULRT77B04L049X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n.147/2020 depositata il 23/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in ragione delrecente consolidarsi della giurisprudenza;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il