Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. Credit Agricole Leasing Italia S.R.L. had not acted to conclude the proceedings after the lower court's proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was deemed renounced, the proceedings terminated, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29680/2022 R.G. proposto da : CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N.C. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO (FRNGLL64T29F537J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SURACI ROSSELLA (SRCRSL78M55H224C) -ricorrente- contro COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO (RLNFMS64D12H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato SCARDOVELLI TOMMASO (SCRTMS77C30H501A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
EMILIA ROMAGNA n.595/2022depositata il 02/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma