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Decreto — n. 31329/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 31329/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Florence County Court's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., did not request a ruling on the termination proposal, while the respondent, Comune di Fiorenzuola d'Arda, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the prescribed period constitutes a waiver of the right to continue the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural waiver court proposal response statutory time limit litigation costs allocation mancato anticipo delle spese accollo delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
EMILIA ROMAGNA n.596/2022depositata il 02/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
EMILIA ROMAGNA n.596/2022depositata il 02/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29676/2022 R.G. proposto da : CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N.C. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO (FRNGLL64T29F537J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SURACI ROSSELLA (SRCRSL78M55H224C) -ricorrente- contro COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA G.MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO (NCLLCU41B16H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPOLO GAETANO (CMPGTN59C23G317Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

EMILIA ROMAGNA n.596/2022depositata il 02/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro