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Decreto — n. 31317/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for abandonment after 40 days of silence by the appellant region.

Numero d'incarto Decreto — n. 31317/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Court of Campania extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory period. The appellant, the Campania Region, submitted a proposal for case definition but remained silent for forty days without requesting a ruling. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after a proposal for case definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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abandonment of appeal forty-day silence case definition proposal extinction of proceedings litigation cost compensation Code of Civil Procedure cassation renunciation motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
CAMPANIA n.2729/2022 depositata il 21/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
CAMPANIA n.2729/2022 depositata il 21/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18075/2022 R.G. proposto da : REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI, 29, presso lo studio dell’avvocato CONSOLAZIO MARIA LAURA (CNSMLR63B41H703M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONSOLI MASSIMO (CNSMSM72R08H703N) -ricorrente- contro GESTIONE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato ROSA LAURA (RSOLRA65R69H501B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.2729/2022 depositata il 21/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, il 1/