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Decreto — n. 31309/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31309/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31309/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7403/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato DI SIENA MARCO (DSNMRC71L01D969K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3228/2019 depositata il 24/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31309/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato DI SIENA MARCO (DSNMRC71L01D969K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3228/2019 depositata il 24/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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responsabilità dell'istituto di previdenza finanziamento della previdenza professionale liquidazione della cassa pensione adeguamento della rendita rimborso dell'imposta preventiva fondazione collettiva di previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
LOMBARDIA n.3228/2019 depositata il 24/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7403/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato DI SIENA MARCO (DSNMRC71L01D969K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3228/2019 depositata il 24/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese di lite Così deciso in Roma,il 01