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Ordinanza Interlocutoria — n. 31284/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to lower court to address EU state aid rules on tax exemptions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31284/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal and remanded the case for retrial in public session. The dispute involved a tax exemption for a kindergarten, with the Agency of Revenue arguing it lacked standing due to unrelated cadastral issues. The court recognized the relevance of the European Commission's 2023 decision on state aid conditions for such exemptions. Consequently, the case was sent back to the lower court to apply these EU rules to the tax exemption claim.

Regesto Legislator

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Reg. 994/98/CE; Reg. 1998/2006/CE: The court establishes that national tax exemption schemes for non-profit entities must be evaluated against EU state aid rules, requiring lower courts to apply the relevant Commission decisions when assessing legality.

Parole chiave

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state aid rules tax exemption non-profit entities cadastral assessment Cassazione remand EU state aid ICI exemption asilo nelle chiese

Disposizioni normative citate

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Reg. 994/98/CE
Reg. 1998/2006/CE

Giurisprudenza citata

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Commission Decision of 3 March 2023, n. 2013
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Testo completo

zato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 18 aprile 2019, n. 89, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Chiarello e dall’Avv. Maria Suppa, entrambi con studio in Lecce, elettivamente domiciliati presso l’Avv. Giuseppe Pecorilla, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO “Asilo Infantile Scuola Materna «Beato Angelo Carletti»”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Torino col n. 1223, con sede in Chivasso (TO), in persona del presidente del consiglio di amministrazione tempore , rappresentato e difes o dal l’Avv.

Francesco D’Ambrosi, con studio in Padova, e dall’Avv. Massimo Panzarani, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura inallegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento, a ICI IMU ACCERTAMENTO ESENZIONE ENTI NON LUCRATIVI UTILIZZAZIONE INDIRETTAmezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Roberto De Leo da Chivasso (TO) il 24 giugno 2019, rep. n. 166.076; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE NONCHÉ NEI CONFRONTI DI Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 20 novembre 2018, n. 1804/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 novembre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. Il Comune di Chivasso (TO) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 20 novembre 2018, n. 1804/03/2018, la quale, in controversia su impugnazione di av vis o di accertamento n. 377/201 5 per l’omesso versamento dell’ICIrelativa all’anno 2010, nonché di avviso di accertamento per rettifica catastale con attribuzione direndita, in relazione ad un fabbricato ubicato nel medesimo Comunee censito in catasto con le particell e 197 sub. 7 - 197 sub. 8 (graffate) del folio 23, del quale l’“Asilo Infantile Scuola Materna «Beato Angelo Carletti»” aveva concesso in locazione per la durata di 75 anni ad un canone di € 6,50 per anno (salvo l’ulteriore accollo delle spese di ristrutturazione del sottotetto) – con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Alessandro Fochesato da Settimo Torinese (TO) il 17 dicembre 2003, rep. n. 28636, e registrata a Torino il 19 dicembre 2003 al n. 2785 -una porzione (costituita dal piano primo e dal piano secondo) alla Curia Generalizia dell’“Istituto delle Figlie di Santa Maria di Leuca” per lo svolgimento di attività didattica (asilo-nido) e per residenza delle suore addette all’attività didattica, conservando la residua porzione (piano terreno e piano seminterrato) per lo svolgimento delle attività istituzionali (scuola materna), dopo il diniego dell’annullamento in autotutela (con provvedimento adottato il 2 marzo 2016, prot. n. 8064), ha accolto l’appello proposto dall’“Asilo Infantile Scuola Materna «Beato Angelo Carletti»” nei confronti delComune di Chivasso (TO) e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Torino il 22 giugno 2017, n. 840/06/2017, con compensazione delle spesegiudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva respinto i l ricorso originario - sul rilievo che i presupposti per il riconosc imento al la contribuente dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , sussistessero in relazione all’anno di riferimento, nonostante l’utilizzazione indiretta (mediante concessione in locazione) di una porzione dell’immobile da parte dell’ente proprietario. 3.L’“Asilo Infantile Scuola Materna «Beato Angelo Carletti»” e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso .

L’“Asilo Infantile Scuola Materna «Beato Angelo Carletti»”ha, altresì, proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, nonché ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi, avverso la medesima sentenza . L ’Agenzia delle Entrate ha resistito con ulteriore controricorso al ricorso incidentale. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il ricorso originario, nonostante il dichiarato petitum di «annullare e/o dichiarare nullo l’atto di attribuzione delle nuove rendite catastali agli immobili di proprietà della ricorrente, nonché ogni atto presupposto e/o conseguente perché illegittimo per tutti i motivi indicati in (...) ricorso», a ben vedere, non ha censurato in alcun modo tale atto, anche in considerazione della circostanza che, sin dall’impianto meccanografico del 30 giugno 1987, l’unica variazione dei dati catastali del predetto immobile era derivata da una dichiarazione “DOCFA” del 4 ottobre 1999(n. L08705.1/1999) «per ampliamento, creazione di porzioni su unica unità», per la quale l’amministrazione finanziaria non aveva disposto alcuna rettifica, confermando la rendita proposta dal contribuente (per € 9.604,79).A suo dire, quindi, «tutti i motivi di ricorso prospettati dal Comune di Chivasso sono inerenti alla gestione dell’imposta ICI (...) e non riguardano in alcun modo la materia catastale», conseguendone «l’assoluta carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle E ntrate nella controversia in oggetto».

4. L’“Asilo Infantile Scuola Materna «Beato Angelo Carletti»”ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., invocando l’applicabilità a suo favore della decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, con riguardo alla sussistenza delle condizioni previste d a ll'art . 2 del regolamento n. 1998/2006 / C E del la Commissione del 1 5 dicembre 2006, sulla base dell'art. 2 del regolamento n. 994/98/CEdel Consiglio del 7 maggio 1998 , al fine di escludere ratione temporisl’esenzione beneficiata dall’ambito degli aiuti di Stato. CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente, anche alla luce della deduzione fattane dal controricorrente in memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. , si valuta la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio temporeoggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d .l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C- 624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”.

2. Pertanto, stante l’incidenza decisoria della predetta questione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2024. IL PRESIDENTE Dott. Giacomo Maria Stalla