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Decreto — n. 31282/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 31282/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing Caseificio Latini SRL, did not respond to the contrarecurrence's settlement offer, while the respondent, Comune Grunello del Monte, argued that silence constituted a waiver of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and dismissed the case, ordering the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed renunciation settlement proposal statutory period extinction of proceedings litigation costs cassation appeal silence as waiver condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21294/2022 R.G. proposto da : CASEIFICIO LATINI SRL, RISTORAZIONE SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIA 929, presso lo studio dell’avvocato ALSAZIO ALESSANDRO (LSZLSN72M17H501A) rappresentati e difesi dall'avvocato DI NUNNO PATRIZIA (DNNPRZ65L51B157K) -ricorrente- contro COMUNE GRUNELLO DEL MONTE, elettivamente domiciliato in BRESCIA via Gramsci, presso lo studio dell’avvocato BUIZZA DANTE DANIELE (BZZDTD50S05L339S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n.315/2022 depositata il 04/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge . Così deciso in Rom