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Ordinanza Interlocutoria — n. 31229/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing to determine if stamp duty applies to bankruptcy admission decrees.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31229/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal and remanded the case for a new public hearing to resolve a legal question. The tax authority argued that stamp duty should be fixed under specific regulations, while the municipality contended the matter was moot due to a guarantee's default judgment. The court decided to suspend proceedings because the precise legal nature of the bankruptcy admission decree regarding stamp duty calculation remains unresolved and requires further examination.

Regesto Legislator

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Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Art. 8 lett. c) tariffa; The Court must remand a case for public hearing when the applicability of stamp duty to bankruptcy admission decrees with conditional admission requires clarification of its legal nature.

Parole chiave

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Stamp Duty Registration Bankruptcy Admission Conditional Admission Supreme Court Remand Tax Liability Assessment prorata di detrazione tassazioni fiscali aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
267 [con riguardo ai«crediti (...) che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale»], venendo in rilievo -al fine di stabilire, sulla scorta dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di cui è indubbia l’estensione agli atti giudiziari – in tal senso:
Art. 8, lett. c), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
20946), la riconducibilità della fattispecie sub iudice, in via alternativa, all’art. 8, lett. c), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero all’art.
Art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sul presupposto che il provvedimento di ammissione con riserva di un credito al passivo fallimentare dovesse scontare l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 27 del d.P.R.
Art. 113-bis e 115 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2020, n. 12013
Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2021, n. 24159
12013; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2021, n. 24159; Cass.,Sez.
Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2040
Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2023, n. 6875
2040; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2023, n. 36190
6875; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2023, n. 36190; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2024, n. 20946
36190; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2024, n. 20946), la riconducibilità della fattispecie sub iudice, in via alternativa, all’art.
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Testo completo

e in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Comune di Atessa (CH), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 14 febbraio 2019, n. 20, rappresentatoe difeso dall’Avv. Marcello Russo e dall’Avv. Luisa Ebe Russo, entrambi con studio in Francavilla al Mare (CH), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Marco Croce, con studio in Roma, giusta procura in calce a l controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per l’Abruzzo il 27 giugno 2018, n. 665/02/2018; IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTIO AMMISSIONE CON RISERVA DI CREDITO AL PASSIVO FALLIMENTAREudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del28 novembre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATOCHE: 1.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per l’Abruzzo il 27 giugno 2018, n. 665/02/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. TAU2014001DV0000007350002 per l’imposta di registro in dipendenza della registrazione dell’ordinanza depositata dal giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Pescara il 24 febbraio 2016, all’esito di opposizione al decreto dichiarativo dell’esecutività dello stato passivo, con la quale il credito vantato dal Comune di Atessa (CH) per l’importo di € 1.048.236,00 nei confronti del fallimento della “ Europiemme S.r.l.”, a titolo di penale in dipendenza della risoluzione per inadempimento di un contratto stipulato il 4 giugno 2008 (col nomen iurisdi “compravendita/convenzione urbanistica”), era stato ammesso “con riserva” al passivo fallimentareex art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Atessa (CH) a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara il 4 ottobre 2017, n. 864/01/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sul presupposto che il provvedimento di ammissione con riserva di un credito al passivo fallimentare dovesse scontare l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo subordinato – dopo la rinuncia convenuta tra le parti all’escussione preventiva del debitore principale - alla condizione sospensiva dell’inadempimento all’esito dell’escussione preventiva della fideiuss ione assicurativa con clausola “a prima richiesta”.

3. Il Comune di Atessa (CH) ha resistito con controricorso;

4. La controricorrente ha depositato memoriaex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., deducendo la cessazione della materia del contendere in conseguenza della sopravvenuta condanna del garante al pagamento in proprio favore della somma di € 339.573,00(con i relativi accessori) in dipendenza della polizza fideiussoria (sentenza depositata dal Tribunale di Lanciano il 27 settembre 2017, n. 362/2017). CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente, il collegio valuta la rilevanza nomofilattica della questione, posta con i due motivi di ricorso,concernente l’applicazione dell’imposta di registro sul provvedimento (a seconda dei casi, in forma di decreto o di ordinanza) di ammissione“con riserva” al passivo fallimentare di un credito assistito dal beneficium excussionis del garante “ a prima richiesta” (rispetto al debitore garantito) ex art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 [con riguardo ai«crediti (...) che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale»], venendo in rilievo -al fine di stabilire, sulla scorta dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di cui è indubbia l’estensione agli atti giudiziari – in tal senso:

Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2021, n. 24159; Cass.,Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2040; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2023, n. 36190; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2024, n. 20946), la riconducibilità della fattispecie sub iudice, in via alternativa, all’art. 8, lett. c), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero all’art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 –la natura giuridica del suddetto provvedimento nel contesto sistematico del diritto fallimentare, anche alla luce della relazione corrente con le previsioni degli artt. 113-bise 115 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

2. Pertanto, stante l’incidenza decisoria della predetta questione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso aRoma nell a camera di consiglio del 28 novembre 2024. LAPRESIDENTE Dott.ssa Angelina-Maria Perrino