Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a request by the Revenue Agency against an aviation supply company. The lower court had already ruled that the process terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the extinction of proceedings upon the transmission of the tax list. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, confirming that no further judicial action is required absent a specific request to schedule a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, della legge n. 197 del 2022; The civil procedure is automatically extinguished upon the transmission of the tax list, unless the parties explicitly request the scheduling of a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28819/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro INTERNATIONAL AVIATION SUPPLY S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe TINELLI, Maurizio DE LORENZI e Fabio SAPONARO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.1315/22/2022 depositata il 10/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 28/11/2024