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Ordinanza — n. 31189/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to successful application of the simplified settlement procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31189/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the tax appeal proceedings after the taxpayer successfully filed a simplified settlement request and paid the full disputed amount. The taxpayer, representing an ice cream business, had previously lost at the second-instance tax commission regarding unreported income from 2009. The court ruled that the procedural requirements for the special settlement mechanism were met, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 195, L. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022: The court declares the process extinguished and the subject matter of the dispute ceased when the conditions for the simplified settlement procedure are fully met, including the timely filing of the request and the payment of the corresponding amount.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinction Law 197 2022 full payment requirement cessation of dispute contenzioso tributario indagine fiscale lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 195, L. n. 197 del 2022
380-bis.1 c.p.c., la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, fissata per il 3 ottobre 2024.
Art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
380-bis.1 c.p.c., la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, fissata per il 3 ottobre 2024.
Art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, fissata per il 3 ottobre 2024.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 2729 c.c
Avverso tale sentenza la Carloni ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, così rubricati: (1)violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3338/2024
Cass. n. 3338/2024, Cass.
Cass. n. 29293/2020
3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass.
Cass. n. 30945/2019
29293/2020, Cass. n. 30945/2019).
Cass. n. 25228/2022
Cass. n. 25228/2022, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
Cass. n. 23408/2021
16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
Sez. Un. n. 16768/2022
Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 29443/2017 R.G. proposto da CARLONI LAURA, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza dei Martiri di Belfiore n. 2 presso lo studio dell’avv. Stefanori Angelo, dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO n. 46/17 depositata il 9 maggio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 ottobre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSA E

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla scorta delle risultanze delle indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza, la Direzione Provinciale di Trento dell’Agenzia delle Entrate notificava a Laura Carloni, titolare della ditta individuale Al Castello , esercente l’attività di gelateria, un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, rispettivamente ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, maggiori redditi asseritamente non dichiarati dalla contribuente in relazione all’anno 2009.

2. La Carloni impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Trento, la quale rigettava il suo ricorso.

3. La decisione veniva in sèguito confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, che con sentenza n. 46/17 del 9 maggio 2017 respingeva l’appello della parte privata.

4. Avverso tale sentenza la Carloni ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, così rubricati: (1)violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e degli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 51 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1973 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): (2)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

5. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

6. Ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, fissata per il 3 ottobre 2024.

7. In prossimità dell’adunanza camerale, la contribuente ha depositato: (1)domanda di definizione agevolata della controversia presentata ai sensi dell’art. 1, comma 195, della L. n. 197 del 2022; (2)dichiarazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda in data 28 settembre 2023.

8. Dalla predetta documentazione si ricava che l’istante ha provveduto, nel corso del giudizio, a versare l’intero importo di 33.964 euro, pari al valore della controversia indicato nel ricorso per cassazione.

9. Ciò posto, si osserva quanto segue: - a norma dell’art. 1, comma 186, della citata L. n. 197 del 2022, «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a sèguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia»; con la precisazione che detto valore «è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546», in virtù del quale occorre a tal fine avere riguardo all’«importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato»; - ai sensi del comma 195 dello stesso articolo, «entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata, esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento», dovendo intendersi «per controversia autonoma ... quella relativa a ciascun atto impugnato»; - in base all’ultimo periodo del precedente comma 194, «qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda».

10. Alla luce delle surrichiamate previsioni normative, tenuto conto che: (a) la domanda di definizione agevolata è stata presentata dalla Picciarelli entro il termine fissato dalla legge; (b) tale domanda si riferisce all’unico atto impositivo oggetto di causa; (c) l’importo dovuto per il perfezionamento della procedura condonistica, correttamente determinato dall’istante in applicazione del criterio stabilito dall’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, è già stato interamente versato in pendenza del giudizio; tutto ciò considerato, vanno dichiarat e l’estinzione del processo , ai sensi del comma 198, primo periodo, dell’art. 1 citato, e la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019).

11. A mente del secondo periodo del medesimo comma 198 , le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.

12. Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, poichè la citata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197 del 2022, e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio