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Ordinanza — n. 31120/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim by ruling lower court ignored decisive pay slips proving TFR was fully paid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31120/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying a tax refund. The taxpayer argued that the lower court failed to consider seven pay slips proving the full payment of the Tax-Free Remuneration (TFR) before a settlement agreement was reached. The court agreed, holding that the lower court incorrectly classified the settlement sum as an IRPEF integration rather than a TFR payment due to this oversight.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 115, comma 1 c.p.c.: The court must examine all decisive evidence offered by the parties; failure to consider pay slips proving full TFR payment constitutes a violation of these provisions.

Parole chiave

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omitted decisive evidence tax refund claim TFR payment nature tax settlement agreement lower court error imputazione dei pagamenti detrazioni e rimborsi assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorsoMastrojanni Mattia eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 115, comma 1 c.p.c.
5), c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.., in relazione all’art.
art. 360 c.p
del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., che come violazione dell’art.
art. 115 c.p
360 c.p.c., che come violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il giudice posto a fondamento della propria decisione tutte le prove offerte dalle parti.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24138/2019R.G. proposto da: MASTROJANNI MATTIA, rappresentato e difeso dall’avv. Wanda Mastrojanni in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 383/18/2019 , depositata il 30 gennaio 2019; DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2011. R.G. N.24138/2019 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinone notificava a Mastrojanni Mattia avviso bonario e comunicazione di irregolarità, con la quale richiedeva il versamento della somma di € 1.920,00, a titolo di integrazione dell’IRPEF dovuta sulla somma di € 50.000,00, corrisposta al contribuente dalla società Valentino Fashion Group s.p.a. in forza di verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti suddette dinanzi al Tribunale di Milano – sezione lavoro in data 28 novembre 2011, a definizione di un giudizio pendente tra le stesse parti.

Riteneva, in particolare, l’Ufficio che la somma corrisposta avesse natura di T.F.R., e che l’importo richiesto fosse ad integrazione delle imposte già versate sulla stessa somma da parte della società. A seguito della notificazione di tale comunicazione di irregolarità ed avviso bonario, il contribuente richiedeva l’annullamento in autotutela del suddetto avviso bonario, chiedendo altresì il rimborso integrale della somma di € 11.500,00, versata dalla Valentino Fashion Group s.p.a. nell’anno 2011, quale sostituto d’imposta, sulla somma di € 50.000,00 corrisposta al Mastrojanni in forza dell’accordo transattivo del 28 novembre 2011.

2. Rigettata la richiesta di annullamento dell’atto in autotutela, e rigettata altresì l’istanza di rimborso, Mastrojanni Mattia proponeva quindi ricorso, avverso i R.G. N.24138/2019 Cons. est. Valentino Lenoci suddetti atti, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone la quale, con sentenza n. 743/02/2016 , depositata il12 ottobre 2016 , lo accoglieva, ritenendo che, nella specie, non si fosse in presenza del versamento di T.F.R., ma di somme versate a titolo transattivo a seguito della instaurazione di un ricorso giurisdizionale.

3. Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione Tributaria Regionale del Lazio- s ezione s taccata di Latina , con sentenza n. 383/18/2019 , pronunciata il 5 aprile 2018 e depositata in segreteria il 30 gennaio 2019 , accoglieva l’appello, rigettando il ricorso proposto in primo grado e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mastrojanni Mattia, sulla base un unico motivo (ricorso notificato il 30 luglio 2019). Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5.Con decreto del 22 maggio 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 13 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorsoMastrojanni Mattia eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice. R.G. N.24138/2019 Cons. est. Valentino Lenoci Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di esaminare le sette buste paga relative ai sei mesi di lavoro svolto presso la Valentino Fashion Group s.p.a., dalle quali si evinceva l’avvenuto integrale versamento del T.F.R.

2. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che deve ritenersi infondata. Ed invero, il motivo in esame è più che sufficientemente motivato, contenendo specifiche censure con riferimento all’omesso esame di documenti ritenuti decisivi ai fini del giudizio (in particolare, le sette buste paga relative ai sei mesi di lavoro svolto dal contribuente presso la Valentino Fashion Group s.p.a.), omissione che viene denunciata sia come vizio ex num.

5) del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., che come violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il giudice posto a fondamento della propria decisione tutte le prove offerte dalle parti.

3. Nel merito, il ricorso è fondato. E’ pur vero che nel verbale di conciliazione giudiziale intervenuta tra la Valentino Fashion Group s.p.a. e Mastrojanni Mattia si dà atto che a quest’ultimo viene riconosciuta la somma di € 50.000,00 lordi «a titolo puramente transattivo e comunque ad integrazione del T.F.R.» a fronte della rinuncia alle domande e ad ogni altra rivendicazione connessa con l’intercorso rapporto e la sua risoluzione. Nell’interpretare tale accordo, tuttavia, e quindi nel qualificare la natura della somma riconosciuta al contribuente con la transazione in questione, la C.T.R. non ha tenuto conto, R.G.

N.24138/2019 Cons. est. Valentino Lenoci tuttavia, delle buste paga prodotte dal contribuente in sede di giudizio, dalle quali si evincerebbe l’avvenuto integrale pagamento del T.F.R. maturato a seguito del rapporto di lavoro intercorso tra il Mastrojanni e la Valentino Fashion Group s.p.a.; circostanza, questa, che – unita anche all’oggetto della domanda giudiziale proposta dal Mastrojanni, all’esito della quale è intervenuto il verbale di conciliazione in questione – avrebbe potuto portare a qualificare diversamente la natura della somma di € 50.000,00 lordi riconosciuta nella conciliazione suddetta.

4. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio –sezione staccata di Latina, in diversa composizione, la quale provvederàanche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – sezione staccata di Latina, in d