Cassation Court dismisses tax agency appeal, upholding tax court ruling on voluntary pension contributions deductibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax court decision ordering a tax refund. The taxpayer argued that voluntary pension contributions were not proven, while the Agency contended the tax court erred by allowing deductions without explicit proof of payment in the tax declaration. The court ruled that the tax court's factual findings regarding the bank transfers and INPS records were binding and that the specific legal provision allowed for the deduction of such contributions regardless of their net or gross reporting status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 13 d.lgs. 47/2000: The court of first instance's factual findings on the payment of voluntary pension contributions are binding on appeal, and such contributions remain fully deductible under the relevant tax law irrespective of their specific indication in the tax declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24559/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro FEDERICO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 78, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Ferrara e Massimo Ferraro, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Cappa e dall’avv. Fabio D’Isanto in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campanian. 3502/28 /2017 , depositata 12 aprile 2017; DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2011. R.G. N.24559/2017 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. Federico Antonio, ex dipendente del Banco di Napoli, in occasione di un’operazione di esodo incentivato cessava anticipatamente dal servizio, con trattamento di pensione provvisorio erogato dalla banca fino alla maturazione della pensione di vecchiaia (ovvero al compimento dell’età anagrafica) prevista dalla normativa INPS. La Banca, per evitare tale onere economico e consentire il passaggio del dipendente alla gestione INPS, proponeva, contestualmente, un’operazione volta a far raggiungere all’ex dipendente il requisito della pensione di anzianità INPS, mediante il versamento dei contributi volontari necessari all’Ente previdenziale.
L’importo dei contributi in questione veniva quindi versato dal Banco al pensionato che, a sua volta, si obbligava a versarlo all’INPS, per il tramite (conferendo delega espressa) dello stesso Banco di Napoli. L’INPS –Ufficio di Napoli, quindi, ricevuti i contributi volontari, provvedeva a liquidare al controricorrente la pensione di anzianità. Il contribuente, dolendosi del mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti dall’art. 13 del d.lgs.18 febbraio 2000, n. 47, che consente di dedurre integralmente dal reddito complessivo i contributi versati facoltativamente alla gestione previdenziale di appartenenza equiparandoli ai contributi obbligatori, chiedeva all’Agenzia delle Entrate di procedere alla riliquidazione dell’IRPEF e relative addizionali R.G.
N.24559/2017 Cons. est. Valentino Lenoci provvedendo, con istanza del 3 dicembre 2014, a chiedere il relativo rimborso della maggiore IRPEF versata per l’anno 2011. L’Agenzia delle Entrate, con lettera del 4 marzo 2015, comunicava il diniego del rimborso, in quanto dalla lettura del CUD emergeva che la deduzione degli oneri in oggetto fosse già avvenuta e che non risultavano ritenute subite in eccesso.
2. Avverso tale di diniego Federico Antonio proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napolila quale, con sentenza n. 1493/17/2016, depositata il 29 gennaio 2016, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto e compensando le spese.
3. Interposto gravame dall’ Agenzia delle Entrate , la Commissione T ributaria R egionale della Campania , con sentenza n.3502/28/2017 , pronunciata il 13 marzo 2017 e depositata in segreteria il 12 aprile 2017, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 13 ottobre 2017). Resiste con controricorso Federico Antonio. 5.Con decreto del 22 maggio 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 13 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. R.G. N.24559/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sulla questione, sollevata in grado di appello, circa la mancanza di prova del versamento dei contributi volontari, della loro natura e sulla presunta pre- deduzione dei contributi volontari. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 47/2000, nonché degli artt. 6, 16, 17 e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in combinato disposto con l’art. 2967 cod. civ. e con l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, la ricorrente che la sentenza della C.T.R. era erronea, in quanto, pur in assenza di prove relative al versamento effettivo all’INPS delle somme a titolo di contribuzione volontaria, aveva applicato la deduzione degli importi ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 47/2000, in quanto contributi previdenziali volontari.
2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati. L’Agenzia delle Entrate censura, sostanzialmente la sentenza della Corte regionale, per non avere il contribuente provato di avere versato i contributi volontari a fini pensionistici oggetto di deduzione, in quanto non risultanti dal CUD o dal Mod. Unico2012 (anno d’imposta 2011). R.G. N.24559/2017 Cons. est. Valentino Lenoci Sul punto, va rilevato tuttavia che la C.T.R., con valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ha effettivamente accertato – sulla base dell’estratto conto contributivo dell’INPS, della delega al versamento e dei bollettini nominati di pagamento –l’avvenuto versamento dei contributi erogati dal Banco di Napoli a titolo di contribuzione volontaria per raggiungere i requisiti minimi per la pensione di anzianità, somme che erano state riversate direttamente all’INPS.
Tali somme, indipendentemente dalla loro indicazione nel CUD al lordo o al netto, erano comunque integralmente deducibili, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 47/2000, che prevede la deducibilità dei contributi sia obbligatori che facoltativi (cfr., per un precedente analogo, Cass. 14 luglio 2014, n. 16073).
3. Consegue il rigetto integrale del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P. Q.M. La Corterigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di Federico Antonio, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.600,00per co