Tax court declares process extinguished due to automatic termination under new law regarding tax litigation closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished without a substantive ruling on the merits. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency triggered automatic termination provisions in Law No. 197 of 2022. Consequently, the court dismissed the appeal because the procedural conditions for extinction were met, leaving the parties to potentially request a hearing under specific civil procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The process is extinguished by operation of law when the administrative act documents the regular conclusion of the dispute in the forms prescribed, absent any denial of the specific closure mechanism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL PRESIDENTEsul ricorso iscritto al n. 30054/2019 R.G. proposto da: LAMONACA MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIANI FABIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARLETTA ANDRIA TRANI, AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatee difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la SENTENZA n. 2164/01/2019 emessa da COMM.TRIB.REG. PUGLIA il 12/07/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 27/11/2024 Il Presidente Titolare CIRI