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Decreto — n. 31093/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31093/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a decree by the Court of First Instance in Lecce. The lower court ruled that the process terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the extinction of proceedings for tax claims. Consequently, the case was dismissed without a merits decision, leaving procedural costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished when the tax authority transmits the list of concluded cases, terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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process extinction tax litigation automatic termination procedural costs Law 197 2022 contenzioso tributario azienda agricola legislazione antidumping

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7520/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AGRICOLA TORRE DEL DIAMANTE SAS DI SAVARESE ANGELA MARIA, rappresentatae difesa dall'avvocato RUGGIERI FAZZI PAOLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.2603/24/2021 depositata il 21/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 28/11/2024 Il