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Ordinanza — n. 31072/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses taxpayer appeal claiming lack of motivation for tax collection notice regarding non-operating companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31072/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Anagnina Property S.R.L.'s appeal against a tax collection notice issued for the 2007 fiscal year. The taxpayer argued the notice lacked proper motivation and failed to include a prior assessment notice regarding their status as a non-operating company. The court ruled that the notice was sufficiently motivated by referencing the taxpayer's own declarations and that the additional procedural requirement was not raised in the original first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 30 L. n. 724/1994: In tax collection notices based on self-declared liquidations, the obligation to provide motivation is satisfied by merely referencing the taxpayer's declarations, and new procedural requirements must have been explicitly raised in the lower court proceedings to be admissible in cassation.

Parole chiave

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tax collection notice non-operating companies lack of motivation tax appeal admissibility procedural requirement taxpayer declarations Cassation appeal annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
La società Anagnina Property s.r.l., dopo aver presentato istanza di interpello, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, chiedendo la disapplicazione della normativa in tema di società non operative di cui all’art.
Art. 30 della l. n. 724 del 1994
600 del 1973, chiedendo la disapplicazione della normativa in tema di società non operative di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994, rigettata dall’Ufficio, ricorreva contro lacartella di pagamento emessa ai sensi dell’art.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
724 del 1994, rigettata dall’Ufficio, ricorreva contro lacartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bisd.P.R.
Art. 3, comma 1, della l. 7.8.1990
La società Anagnina Property s.r.l., dopo aver presentato istanza di interpello, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R.
Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) rigettava l’appello della società; in particolare escludeva vizi della notifica della cartella; evidenziava poi che essa conteneva tutti i requisiti previsti dall’art. 25 d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) rigettava l’appello della società; in particolare escludeva vizi della notifica della cartella; evidenziava poi che essa conteneva tutti i requisiti previsti dall’art. 25 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass.20/09/2017, n. 21804
Secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass.20/09/2017, n. 21804; Cass.
Cass. 18/09/2020, n. 19498
Cass. sez. V sentenza n. 12777 del 21 giugno 2016
Cass. 22/01/2013, n. 1435
Cass. 21/06/2018, n. 16347
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Testo completo

DINANZA sul ricorso iscritto al n. 29210/2016R.G. proposto da: ANAGNINA PROPERTY S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giampiero Tasco e dall’avv. Giorgio Pozzi, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio Tasco ed associati in Roma alla via Gramsci n.54; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – nonché EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv.

Stefania Di Stefani, in forza di procura in calce al ricorso per cassazione notificato, elettivamente Società non operative domiciliata presso la medesima in Roma alla via Giovanni Pierluigi da da Palestrina n.19; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3236/2016 depositata in data 23/05/2016, non notificata; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 4/10/2024 tenuta dal consiglieredott. Federico Lume. RILEVATO CHE 1. La società Anagnina Property s.r.l., dopo aver presentato istanza di interpello, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, chiedendo la disapplicazione della normativa in tema di società non operative di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994, rigettata dall’Ufficio, ricorreva contro lacartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bisd.P.R. n. 60 0 del 1973, in relazione all’anno di imposta 2007,a fini Ires e Irap .

2. La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma rigettava il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) rigettava l’appello della società; in particolare escludeva vizi della notifica della cartella; evidenziava poi che essa conteneva tutti i requisiti previsti dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e conseguiva alla dichiarazione presentata dalla contribuente; infine, considerato anche che l’istanza di disapplicazione della disciplina delle società non operative era stata respinta, confermava le motivazioni poste dall’ufficio a base del diniego.

4. Contro tale decisione l a società propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. resiste con controricorso. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 4/10/2024.CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., la società con tr ibuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comm a 1, della l. 7.8.1990 in relazione all’art.30 della l. n. 724 / 1994   deducendo che la cartella impugnata fosse priva di adeguata motivazione e che non potesse essere emessa senza un previo avviso di accertamento relativo alla condizione di società non operativa.

2. Il ricorso è infondato. Secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass.20/09/2017, n. 21804; Cass. 18/09/2020, n. 19498), in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale lacartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo dimotivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui lacartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo dimotivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

La CTR si è attenuta a tali principi che non sono scalfiti dal motivo di ricorso, che si risolve in una generica e astratta critica alla motivazione della cartella, che, peraltro, nel caso di specie, consegue ad una istanza di disapplicazione del contribuente rigettata dall’ufficio.Occorre appena evidenziare che nella parte finale del motivo di ricorso, la società deduce che la cartella di pagamento sia altresì nulla poiché non è stata preceduta da un autonomo avviso di accertamento attraverso il quale l’amministrazione avrebbe avuto l’onere di provare la contestata qualità di non operatività della società ricorrente, come è stato di recente confermato da Cass. sez.

V sentenza n. 12777 del 21 giugno 2016. La censuraè inammissibile. Infatti, della proposizione di un motivo di ricorso in tal senso la sentenza (che anzi esamina nel merito la questione della non operatività della società, con statuizioni non oggetto di alcuna censura in questa sede) non dà atto; né la parte, nella sintesi dei motivi di ricorso originario contenuta a pagina 4 del ricorso per cassazione, indica di averlo fatto valere. Occorre appena osservare che, da un lato, l’ambito della cognizione del giudice tributario è limitato dai motivi di ricorso del contribuente, e, dall’altro,in tema di ricorso per cassazione, qualorauna determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità pernovità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22/01/2013 , n. 1435;

Cass. 21/06/2018 , n. 16347).

3. Pertanto il ricorso va respinto.Alla soccombenza segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, per euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., per euro 10.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15 per cento,ed accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,