Cassation court remands case to lower court due to EU state aid relevance requiring public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Municipality of Trieste's appeal against a lower court ruling granting property tax exemptions. The municipality argued the exemption violated EU state aid rules, citing a specific Commission decision regarding 'de minimis' aid. The court determined the case involved significant interpretative questions on new EU regulations and their domestic application, necessitating a public hearing with the General Prosecutor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.; The court remands cases involving novel EU state aid interpretations to a public hearing to ensure proper judicial discussion before final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30336/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI TRIESTE, rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO OLIVA CATERINA (CRRCRN76E50D969M) -ricorrentee controricorrente incidentale – contro CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE, rappresentato e difeso dall’AVV.PANZARANI MASSIMO (PNZMSM60B04E445Z) (DMBFNC75B23F912F) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. FRIULI VENEZIA GIULIA n. 199/2022depositata il 12/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la decisione di primo grado e, in accoglimento dell’appello della contribuente, annullato gli avvisi di accertamento impugnati, dichiarando dovuta l’esenzione IMU per gli anni di imposta 2010 e 2011;
2. ricorre in cassazione il Comune di Trieste con sette motivi di ricorso, come integrati da successiva memoria;
3. resiste con controricorso la contribuente, come integrato da successiva memoria,che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del Comune e comunque di rigettarlo; propone poi ricorso incidentale sulla compensazione delle spese della sentenza impugnata, (violazione degli art. 24, 111 costituzione, 91 e 132 cod. proc. civ. e 15 d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) per difetto di motivazione;
4. Il Comune ha depositato controricorso al ricorso incidentale chiedendo di dichiararne l’inammissibilità o il rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con le memorie la controricorrente prospetta la rilevanza della decisione della Commissione europea n. 2103 del 3 marzo 2023, relativa agli aiuti di Stato ‘de minimis’ , regime asseritamente riguardante l’esenzione ICI per gli immobili non commerciali;
2. attesa la rilevanza nomofilattica della questione della relazione tra esenzione ICI in oggetto e disciplina degli aiuti di Stato U.E., così come rinvenibile dalla citata decisione della Commissione n. 2103 del 3 marzo 2023, oggetto di recepimento normativo interno da parte della legge di conversione (in fase di promulgazione) del d.l. n. 131 del 2024, si rinvia a nuovo ruolo in udienza pubblica; infatti, la controversia pone questioni in relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della questione interpretativa, di norme nuove e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economici.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica e manda alla Cancelleria per i