Cassation court dismisses appeal due to death of appellant and procedural remand to heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal because the original appellant, Luigi Manna, had died in 2018, leaving the case to his heirs. The procedural outcome was a remand to a new role for notification to the heirs rather than a final judgment on the tax dispute. The court decided this way because the death of the appellant required strict adherence to notification rules under the Code of Civil Procedure before any merits could be addressed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: Upon the death of the appellant before the conclusion of the proceedings, the case is remanded to a new role for notification to the heirs to ensure proper representation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27189/2016R.G. proposto da: MANNA AVV. LUIGI, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, via G. Santoro n. 15, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., quale incorporante EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell’avv. Paolo Ceci, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bavasso in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, CARTELLADI PAGAMENTO – IRPEF –ILOR 1992 R.G. N.27189/2016 Cons. est. Valentino Lenoci –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Calabria n.1529/04/2015, depositata il 21 ottobre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore dott.
Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. L’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. notificava, in data 23 gennaio 2006, all’avv. Luigi Manna la cartella di pagamento n. 034-2005-00383819-04-000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 392.573,14 e riguardante IRPEF ed ILOR per l’anno d’imposta 1992.
2. Avverso tale atto l’avv. Manna proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, con sentenza n. 307/05/2012, lo rigettava, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.
3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 1529/04/2015, pronunciata il 19 marzo 2015 e depositata in segreteria il 21 ottobre 2015, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Manna Luigi, sulla base quattromotivi (ricorso notificato il 16 novembre 2016). Resistono con controricorso il concessionario per la riscossione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.(incorporante Equitalia Sud s.p.a.) e l’Agenzia delle Entrate.
5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza R.G. N.27189/2016 Cons. est. Valentino Lenoci incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
1. In via preliminare, si dà atto che il ricorrente avv. Luigi Manna, difeso in proprio, risulta deceduto in data 1° luglio 2018; conseguentemente, la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza non è andata a buon fine. Va quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo, con notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza, nel rispetto dei termini a comparire, agli eredi Manna Isabella, Manna Margherita, Manna Francesco, Manna Loredana e Manna Rolando, posto che la notificazione per l’udienza odierna già effettuata nei confronti di Manna Francesco e Manna Isabella non è avvenuta nel rispetto del termine a comparire ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c., mentre la notificazione nei confronti di Manna Isabella, Manna Francesco e Manna Rolando non si è perfezionata.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Manda alla cancelleria per la notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza agli eredi del ricorrente Manna Isabella, Manna Margherita, Manna Francesco, Manna Loredana e Manna Rolando, nei