Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a lower court's decision to declare the tax litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into an administrative list of extinguished proceedings, pursuant to specific provisions of the 2022 law, legally terminated the legal process. Consequently, the court upheld the finality of the lower court's ruling, confirming that the procedural extinction was valid and binding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that the automatic extinction of a tax litigation due to administrative listing is a definitive procedural outcome that precludes further judicial review unless specific conditions for reopening are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 32158/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro LONGO Alfio rappresentatoe difeso dall’Avv. Esposito Orazio Stefano avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. SICILIA n. 8491 / 06 / 20 2 1 , depositata il 2 8 / 0 9 /20 2 1 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/11/2024 Il Pr