Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination of litigation under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the automatic termination of the tax dispute. The lower court ruled that the litigation ended because the tax authority's list confirmed the regular definition of the controversy under specific legislative articles, noting no formal objection was raised. Consequently, the court upheld the decision to terminate the proceedings and allocate costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The procedure is extinguished by operation of law when the tax authority's list confirms the regular definition of the controversy without a formal objection, thereby terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27622/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentate e difese DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PRISCO CORRADO, rappresentato e difeso dall’avvocato LEO MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.2942/24/2021 depositata il 21/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 26/11/2024 Il