Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31040/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal as late, citing final judgment on same matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31040/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because it was filed after the lower court's decision had become final. The taxpayer successfully challenged a tax assessment regarding undeclared land appreciation gains, and the regional commission overturned the initial procedural rejection. The court dismissed the appeal primarily because the authority's filing date violated the statute of limitations and the matter was already definitively resolved in related proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 20 e 21 D.P.R. 917/1986: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the decision of the court of second instance has become final and binding, or if it violates the statutory time limits for filing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility statute of limitations final judgment tax appeal procedural defect validità della tassazione fiscale procedura di ricupero d'imposta imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 2697 c.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 67 D.P.R. 917/1986
Art. 68 D.P.R. 917/1986
Art. 20 D.P.R. 917/1986
Art. 21 D.P.R. 917/1986
Art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 16391 del 2020
n. 378 del 2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma ; -ricorrente - contro Currenti Maria Rosaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. Salvatore Mangione, che ha indicato recapito PEC, avendo la controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Capo, alla via Adige n. 43 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3389, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 14.7.2015, e pubblicata il 30.7.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Irpef 2004 - Plusvalenza da vendita di terreno edificabile - Non dichiarata -Ricorso tardivo.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Currenti Maria Rosaria, l’avviso di accertamento n. RJN01C401138/2009, con il quale rettificava il reddito dichiarato ai fini Irpef, in relazione all’anno 2004, recuperando a tassazione quanto ritenuto percepito per effetto della cessione di un terreno edificabile, di cui era comproprietaria, conseguendo una plusvalenza non dichiarata.

2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo censure procedurali e di merito. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per ragioni procedurali.

3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che riformava la decisione impugnata. Riteneva infatti insussistenti i vizi procedurali individuati dai primi giudici, e fondate nel merito le censure proposte dalla ricorrente. In conseguenza annullava l’avviso di accertamento.

4. L’Agenzia delle Entrate ha quindi introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. La contribuente resiste mediante controricorso, ed ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non sia stata assicurata la prova presuntiva del conseguimento proporzionale, nell’anno 2004 e da parte della contribuente, del prezzo di vendita del terreno ceduto.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la nullità della impugnata sentenza, in conseguenza della violazione degli artt. 67 e 68 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), ancora per avere la CTR erroneamente ritenuto che non sia stata assicurata la prova presuntiva del conseguimento proporzionale del prezzo di vendita del terreno ceduto da parte della contribuente, fondando il giudice dell’appello la propria valutazione su un atto transattivo intervenuto tra venditori ed acquirente, stipulato a distanza di anni e con specifica finalità elusiva.

3. Mediante il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica l’omessa motivazione del giudice dell’appello su un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla contestazione relativa al mancato deposito, da parte della contribuente, della copia del ricorso spedito e della fotocopia della ricevuta di spedizione postale dell’atto.

4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamenta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 22 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), ancora per non avere il giudice del gravame rilevato il mancato deposito della copia del ricorso spedito dalla contribuente e della fotocopia della ricevuta della spedizione postale dell’atto di impugnazione.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione degli artt. 20 e 21 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), per avere la CTR trascurato che, essendo stato inviato il ricorso in busta chiusa, il termine per la notificazione doveva essere rispettato con riferimento alla data di ricezione, l’8.6.2010, e risultava pertanto tardivo.

6. Occorre allora subito rilevare che la controricorrente ha contestato la “inammissibilità” del ricorso per cassazione introdotto dall’Amministrazione finanziaria, innanzitutto perché proposto avverso decisione passata in giudicato. La contribuente, per assicurare fondamento alla propria censura, ha prodotto copia della sentenza n. 3389, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 14.7.2015, e pubblicata il 30.7.2015, oggetto del presente giudizio, corredata da copia della relata di notificazione all’Agenzia delle Entrate.

La sentenza notificata è stata consegnata il 21.10.2015. La controricorrente ha prodotto pure attestazione del 3.2.2026, redatta dalla cancelleria della CTR, relativa al passaggio in giudicato della pronuncia. La notificazione del ricorso dell’Amministrazione finanziaria che ha dato causa al presente giudizio per cassazione è intervenuta in date 1-3.2.2016, pertanto tardivamente. Il ricorso risulta perciò improcedibile. 6.1. Solo per completezza può ancora ricordarsi che in relazione alla medesima vicenda, il giudizio di cassazione relativo alla posizione processuale del Di Caccamo Antonio, uno degli altri due comproprietari che avevano ceduto il terreno insieme con l’odierna, è stato definito da questa Corte di legittimità con pronuncia n. 16391 del 2020, dichiarandosi l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Ancora, il giudizio relativo sempre alla medesima vicenda, con riferimento alla posizione del terzo venditore, Di Caccamo Felice, è stato definito con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 378, depositata il 30.1.2014 e pubblicata il 6.2.2014, che non è stata impugnata per cassazione dall’Amministrazione finanziaria ed è perciò divenuta definitiva, come da attestazione della cancelleria della CTR prodotta dalla controricorrente.

7. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 7.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in compless