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Decreto — n. 31012/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal after client withdraws lawsuit, ordering agency to pay costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 31012/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Italian Revenue Agency extinguished following the client's formal withdrawal of the lawsuit. Although the agency argued for the continuation of the proceedings against Cermasrl, the withdrawal rendered the legal challenge moot. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the Revenue Agency to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of the lawsuit extinguishes the appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and the award of costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of appeal procedural costs tax agency litigation dismissal of appeal sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 2maggio 2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 2maggio 2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 1549/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENRATE,in persona del Direttor e pro tempore , elettivamente domicilia ta presso l’Avvocatura Generale dello Stato inRoma, Via dei Portoghesi n. 1 2, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CERMASRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Michele Di Fiore; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Campani a n. 55 6 7 /1 9 /202 3 , depositata il 11 ottobre2023. Visto l’atto depositato il 2maggio 2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge, con distrazione delle spese infavore del difensore antistatario . Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 29/11/2024 Il Presiden