Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30948/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, ruling taxpayer exempt from penalties when professional misconduct caused non-payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30948/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that exempted a taxpayer from penalties due to a professional's misconduct. The taxpayer argued they were not at fault because their delegated accountant was unreachable and had filed a criminal complaint, while the tax authority contended the taxpayer should bear responsibility for the accountant's failure. The court held that the lower court correctly applied the principle that taxpayers are exempt from sanctions when they prove the non-payment resulted from a professionally relevant illegal act by their delegate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/97; Art. 1, L. n. 423/1995: A taxpayer is exempt from tax penalties for non-payment attributable to a professional's penally relevant misconduct if the taxpayer proves they provided the necessary funds and supervised the professional's performance.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax penalties exemption professional misconduct culpa in vigilando tax declaration filing non-payment attribution tax authority appeal delegated accountant liability violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/97
Coop", professionista delegato alla presentazione della dichiarazione annuale, il quale si era reso irreperibile[,] e annullava le sanzioni indicate nell'avviso di accertamento[, c]ome previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/97, il quale dispone: […].
Art. 1, L. n. 423/1995
Inoltre, la sospensione della riscossione delle pene pecuniarie ai sensi dell’art. 1 L.
Art. 5, D.Lgs. n. 472/1997
28640 del 2021); - “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.
art. 2697 c.c
472/97 e dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Civ. n. 26848/2007
Cass. Civ. n. 25136/2009
Cass. Sez. U n. 28640/2021
Cass. Sez. 5 n. 12901/2019
Cass. Sez. 5 n. 19422/2018
Cass. Sez. 5 n. 6930/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2081/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro LA CAVA SOC. COOP.e LA CAVA NINO TINDARO -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.MESSINA n.6014/2022 depositata i l 29/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. YX03FE03038, l’Ufficio di Messina dell’Agenzia delle entrate accertava induttivamente gli imponibili di LA CAVA SOC. COOP.in epigrafe per l’anno 2011, per il quale non risultava presentata alcuna dichiarazione, sulla base delle risultanze (fatture di vendita e di acquisto) rilevati dagli elenchi di clienti e fornitori (CLIFO).

2. LA CAVA Nino Tindaro , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, impugnava l’avviso. 2.1. Con sentenza n. 6703/8/17 la CTP di Messina accoglieva parzialmente il ricorso: rideterminava la ripresa alla luce delle giustificazioni svolte dalla società in ordine al regime di non imponibilità di alcune prestazioni e - per quanto di residuo interesse - dichiarava inapplicabili le sanzioni per mancanza di colpa della medesima.

3. L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: Con la sentenza appellata dall'Uffìcio, la CTP di Messina, prendeva atto della condotta penalmente rilevante dell'amministratore unico della società cooperativa "Sun Proget Soc. Coop", professionista delegato alla presentazione della dichiarazione annuale, il quale si era reso irreperibile[,] e annullava le sanzioni indicate nell'avviso di accertamento[, c]ome previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/97, il quale dispone: […]. - [D]a quanto in atti risulta che la citata "Sun Proget Soc.

Coop" era stata incaricata dalla ricorrente [di] svolgere gli adempimenti fiscali col mandato conferito in data 03.01.2011. -È stata prodotta la querela penale in cui l'appellato sporge formale denuncia nei confronti del professionista per le gravi responsabilità a lui esclusivamente imputabili. - In fatto di non debenza delle sanzioni da parte del contribuente, sussiste il principio ormai consolidato secondo cui " in base all'art. 6 del Digs. n. 472/97 il contribuente non è punibile quando il pagamento del tributo non è stato eseguito per un fatto denunciato all'Autorità giudiziaria", non richiedendo la norma resistenza di un giudicato penale per l'annullamento delle sanzioni (Cass.

Civ. nn. 26848/2007 e 25136/2009). La Commissione ritiene pertanto che nei confronti del contribuente non siano applicabili le sanzioni, come peraltro già stabilito dalla CTP di Messina[,] e quindi debba essere rigettato l'appello dell'Ufficio con conferma della sentenza impugnata.

4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo; il contribuente (nella duplice rilevata qualità) resta intimato. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 472/97 e dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 1 L. 423/95 (art. 360, n. 3, c.p.c.)”. 1.1. “Il contribuente, a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture obbligatorie, non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista dei relativi adempimenti, dovendo egli altresì dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di averne controllato l’effettiva esecuzione.

Tale prova, nel concreto, è superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista. Inoltre, la sospensione della riscossione delle pene pecuniarie ai sensi dell’art. 1 L. 423/95, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista, è possibile solo nel caso in cui il contribuente dimostri di aver fornito al professionista incaricato, denunciato all’Autorità giudiziaria, la provvista di quanto dovuto all’Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato. Orbene, la CTR ha erroneamente valorizzato la sola presenza di una denuncia, sporta solo nell’anno 2015, esattamente il 13 novembre 2015 […]”.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 2.1. Insegna questa S.C.: -“In tema di sanzioni tributarie, l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 472 del 1997 prevede una causa generale di non punibilità dei contribuenti per omesso versamento di tributi addebitabile al fatto del professionista incaricato della redazione della denuncia dei redditi, rispetto alla quale l'art. 1 della legge n. 423 del 1995 introduce una disciplina di carattere speciale in relazione alla sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del predettoprofessionista, di talché non solo in fase di riscossione, ma anche in sede contenziosa, il contribuente può andare esente dasanzione ove dimostri di aver fornito al professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all'Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato conferito” (Sez.

U, n. 28640 del 2021); - “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza” (Sez. 5, n. 12901 del 2019, in una fattispecie in tema di condono tombale in cui la S.C. ha ritenuto che le operazioni di "compliance' tributaria affidate aprofessionista rimasto inadempiente fossero comunque addebitabili al contribuente per "culpa in vigilando"); -“In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante” (Sez. 5, n. 19422 del 2018, in una fattispecie in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti delcommercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento); -“In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo” (Sez. 5, n. 6930 del 2017).

3. La CTR non ha ossequiato i superiori principi; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, anche con riguardo al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; per l’effetto cassa la sentenza imp