Court dismisses appeal declaring tax judgment extinguished by simplified settlement procedure under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished due to the taxpayer's use of the simplified settlement procedure. The taxpayer submitted the simplified settlement request and payment receipt, while the opposing party failed to file a denial or request for hearing within the statutory deadlines. Consequently, the court ruled that the judgment is void and no further proceedings are necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.L. n. 119 del 2018; Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002: When a taxpayer utilizes the simplified settlement procedure without opposition from the tax authority within the prescribed time limits, the judicial proceeding is automatically extinguished, thereby precluding the application of rules requiring the losing party to pay a unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 1146 /20 1 8 R.G. proposto da : ELETTRONICA DI COSTAGLIOLA ANTONIO s.a.s. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e assistita in forza di procura speciale in atti dall’avv. Michele Di Fiore (PEC: micheledifiore@avvocatinapoli.legalmail.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente – Oggetto:estinzionedel giudizio Cons.Est.
Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Campania n. 9077 / 10 / 2 0 1 7 depositata in data 26 / 1 0 /20 1 7 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 24/10/2024d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoe considerato che: -è in atti istanza di estinzione del giudizio ex art. 6 del d. L. n. 119 del 2018con annessa documentazione comprovante come nelle more del giudiziola società contribuente si sia avvalsa della definizione agevolata di cui all'art. 6 d.L. n. 119 del 2018 , consistente nella domanda di definizioneagevolata e nella quietanza di pagamento della prima rata ; -non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dall'art. 6, commi 12 - 13, d .L. n. 119 del 2018 (rispettivamente,31 luglio e 31 dicembre 2020), il giudizio deve quindi dichiararsiestinto, rimanendo le s pese a carico delle parti che le hanno anticipatecome disposto dall’art. 6, comma 13, del d.
L . n. 119 del 2018; -la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parteimpugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificatogià versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessitermini, Cass. n. 19419 del l’8 luglio 2021 ; nonché Cass. n. 25485 del12 ottobre 2018, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d. L . n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ancora Cass.n.25529 del 10 ottobre 2019 in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016) ; p.q.m. dichiaraestinto il giudizio ; le spese res