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Ordinanza — n. 30941/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for missing hearing of necessary procedural co-litigant Equitalia.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30941/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal and quashed the Second Tribunal's judgment against the taxpayer. The taxpayer argued the Second Tribunal violated procedural law by failing to hear Equitalia Sud, a necessary procedural co-litigant, during the appeal phase. The Court ruled that when both the tax authority and the collection agency participate in the first instance, the second instance must include all parties to avoid conflicting judgments, making the omission a ground for nullity.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.: When the tax authority and the collection agency are co-litigants in the first instance, the second instance judgment is null if the collection agency is not heard, as their interests are inseparable.

Parole chiave

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necessary procedural co-litigation tax appeal nullity omission of hearing inseparable causes Equitalia Sud procedural violation art 331 cpc priorità del credito fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell'art. 331 cod.
Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
art. 331 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 331 c.p
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell'art. 331 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26433/2017
Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433/2017; n.
Cass. n. 8790/2019
Cass. n. 11044/2021
8790 del 29/03/2019)» (Cass. n. 11044/2021).
Cass. n. 31922/2021
Cass. n. 10580/2007
Cass. n. 45/2014
Cass. n. 24083/2014
Cass. n. 25588/2017
Cass. n. 8329/2020
Cass. n. 19074/2020
Cass. n. 11165/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27202/2016 R.G. proposto da: DEL PRIORE RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Rosario Maglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Severino Grassi in Roma, Via San Tommaso D’Aquino n. 80. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 3768/05/2016, depositata in data 21 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Cart. Pag. IRPEF 2005 e 2006 1. In data 31 maggio 2011 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino notificava a Raffaele Del Priore la cartella di pagamento n. 01220110006901501, relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006, con cui veniva chiesto il pagamento di complessivi € 34.161,37 per essersi resi definitivi due avvisi di accertamento relativi alle due diverse annualità d’imposta.

2. Avverso tale cartella proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Avellino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 441/01/2012, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 3768/05/2016, depositata in data 21 aprile 2016, la C.t.r. adita accoglieva l’appello dell’Ufficio.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

7. Con ordinanza interlocutoria n. 29557/2017, la sezione sesta tributaria, ritenendo di carattere potenzialmente assorbente il primo motivo di ricorso, disponeva la trasmissione del fascicolo alla quinta sezione della Corte. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nullità della sentenza impugnata rilevabile d'ufficio: omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario per la Riscossione, litisconsorte necessario processuale» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha emanato l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario della Riscossione Equitalia Sud, litisconsorte necessario processuale in quanto aveva partecipato al giudizio di primo grado, in grado di appello non evocato in giudizio. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di legge: art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1988, ed in subordine dell'art.1335 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., in caso di temporanea assenza del destinatario, ha ritenuto sufficiente ai fini del perfezionamento della notifica l’immissione dell’avviso di mancata consegna nella cassetta postale del destinatario (ricorrenza peraltro non dimostrata), anziché rilevare la necessità in questi casi della raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il primo motivo di ricorso proposto è fondato; con esso, in particolare, si censura la sentenza della C.t.r. nella parte in cui non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud, litisconsorte necessario processuale in quanto aveva partecipato al giudizio di primo grado. 2.1. Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato i seguenti principi: Nel processo tributario con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, c.p.c.., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno.

Ancora, nel processo tributario, le modalità di proposizione dell’appello incidentale – che l’art. 54, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell’atto di costituzione dell’appellato, al pari delle modalità di proposizione dell’appello incidentale che, a pena di decadenza, l’art. 343, primo comma, c.p.c., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata – riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell’organo giudiziario cause scindibili; pertanto, l’appellato che intende impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado non convenuta dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l’appello mediante notifica nel termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione» (Sezioni Unite civili, sentenza n. 11676 del 30 aprile 2024). 2.2.

Anche in precedenza giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che «Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 10934 del 2015;

Cass. 27616/2018). 2.3. Nel caso di specie, non vi è ragioni di discostarsi dall’illustrato orientamento giurisprudenziale attesa la circostanza di introduzione dell'unico giudizio, in primo grado, di motivi di impugnazione sia nei confronti dell'ente creditore che della società di riscossione che ha emesso l'atto impugnato. L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. 2.4.

Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433/2017; n. 8790 del 29/03/2019)» (Cass. n. 11044/2021). Si è, invero, in presenza di un’ipotesi di litisconsorzio la quale impone che il giudizio di appello si svolga indistintamente nei confronti di tutte le parti del primo grado ed andava disposta l’integrazione del contraddittorio perchè vi è contestazione anche su vizi propri della cartella quali, appunto, difetto di motivazione, omessa redazione della relata di notifica ed omessa sottoscrizione.

Invero, insegnano le SS.UU. n. 11676/2024, «il litisconsorzio in appello tra Agenzia delle Entrate e concessionario del servizio di riscossione (nel caso di evocazione in giudizio di entrambi in primo grado) sussiste solo nel caso di cause inscindibili, per aver le censure investito, oltre al merito della pretesa tributaria, anche vizi propri della cartella» (Cass., 5 novembre 2021, n. 31922; e, ex multis, 9 maggio 2007, n. 10580; 3 gennaio 2014, n. 45; 12 novembre 2014, n. 24083; 27 ottobre 2017, n. 25588; 29 aprile 2020, n. 8329; 14 settembre 2020, n. 19074; 28 aprile 2021, n. 11165).

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distaccata di Salerno - affinché, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di riscorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distaccata di Salerno