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Ordinanza — n. 30939/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ordering suspension of shareholder tax due to pending company audit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30939/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a shareholder's hidden income. The agency argued that the tax commission failed to suspend the shareholder's proceedings because the company's audit was still pending. The court ruled that the company's tax audit is a necessary prerequisite for determining the shareholder's income, mandating a suspension of the shareholder case until the company case concludes.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.lgs. n. 546/1992; Art. 295 c.p.c.: In tax disputes involving shareholders of capital companies, the shareholder's proceeding must be suspended pending the final judgment on the company's audit, as the company's tax assessment is the indispensable logical and legal antecedent for determining the shareholder's participation income.

Parole chiave

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tax suspension shareholder income company audit tax proceedings prerequisite judgment hidden dividends tax liability deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 d.lgs. n. 546/1992
375, secondo comma, e 380-bis.1 cod.
Art. 295 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello si eccepisce violazione dell’art. 295 cod.
art. 118 disp. att. c.p
4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
art. 295 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di appello si eccepisce violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 25 luglio 2022, n. 23107
Cass. 3 marzo 2017, n. 5493
Cass. 3 marzo 2017, n. 5493; Cass.
Cass. 3 ottobre 2014, n. 23323
5493; Cass. 3 ottobre 2014, n. 23323).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10278/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro DI NUNZIO MAURIZIO –intimato – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara n. 1079/06/2016,depositata il 18 novembre 2016 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore dott.

Valentino Lenoci; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2008. R.G. N.10278/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Con avviso di accertamento n. TAZ010200525/2012 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Chieti recuperava a tassazione, nei confronti di Di Nunzio Maurizio, quale socio della Nuova Edilizia s.r.l., redditi da partecipazione derivanti da utili extra-contabili accertati nei confronti della società suddetta, per l’anno 2008, per l’importo di € 2.735,00. Tali redditi occulti da partecipazione si basavano sull’avviso di accertamento n. TAZ030200524/2012, emesso nei confronti della società Nuova Edilizia s.r.l., in base al quale l’Ufficio riteneva che i finanziamenti di € 140.998,28 risultanti dal conto n. 25/15/3 “socio (A) c/finanziamenti” fossero relativi a prestazioni e cessioni non fatturate e non contabilizzate; i finanziamenti imputabili al socio Di Nunzio erano pari ad € 5.500,00, e tale somma veniva quindi considerata come dividendo assegnato a quest’ultimo, con conseguente determinazione del reddito da capitale in € 2.735,00, pari al 49,72% del dividendo occulto distribuito.

2. Avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti Di Nunzio Maurizio proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti la quale, con sentenza n. 91/05/2014, depositata il 29 gennaio 2014, lo accoglieva parzialmente, rilevando che, con separata sentenza emessa dalla stessa Commissione con riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, i ricavi non contabilizzati erano stati ridotti ad € 20.766,00, con la conseguenza che il dividendo occulto percepito dal Di Nunzio (socio all’1% del capitale sociale) fosse da determinare in € 207,66, e quindi il reddito di capitale in € 103,24 (49,72% del dividendo occulto suddetto).

R.G. N.10278/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara , con sentenza n. 1079/06/2016, pronunciata il 19 aprile 2016 e depositata in segreteria il 18 novembre 2016 , rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 19aprile 2017). Non si è costituito in giudizio Di Nunzio Maurizio, rimasto intimato.

5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il pr i mo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per motivazione ( per relationem) apparente, con violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, num.

3) e 4) cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata era sostanzialmente priva di motivazione, non avendo formulato alcun vaglio critico delle ragioni sostenute con l’atto di appello. R.G. N.10278/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 1.2. Con il secondo motivo di appello si eccepisce violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num.

3) o 4), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, l’Agenzia delle Entrate che, avendo essa impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara n. 500/06/2016, depositata il 17 maggio 2016, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TAZ030200524/2012, emesso nei confronti della società Nuova Edilizia s.r.l., atto presupposto dell’avviso di accertamento impugnato nei confronti di Di Nunzio Maurizio, la Corte territoriale avrebbe dovuto allora sospendere il giudizio, in attesa della definizione del giudizio riguardante l’avviso di accertamento societario.

2. Così delineati i motivi di ricorso, questa Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è infondato. Sostiene l’Agenzia delle Entrate che la Corte regionale avrebbe omesso di pronunciarsi su una serie di censure sollevatecon l’atto di appello, così determinando l’impossibilità di comprendere l’iter logico-giuridico che aveva portato al rigetto del gravame. Sul punto, va tuttavia rilevato il giudice, nel motivare la sentenza, non è tenuto ad operare una risposta particolareggiata ad ogni deduzione o eccezione sollevata dalle parti, essendo sufficiente che egli dia conto, in maniera chiara e completa, delle ragioni poste a fondamento della propria decisione (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2024, n. 7014;

Cass.29 dicembre 2020, n. 2930). R.G. N.10278/2017 Cons. est. Valentino Lenoci Nel caso di specie, è pur vero che i giudici di appello hanno omesso di esaminare una serie di censure sollevate con l’atto di impugnazione, censure che, tuttavia, riguardavano essenzialmente la qualificazione come finanziamenti delle somme considerate utili extra-contabili della società Nuova Edilizia s.r.l., e che quindi attenevano all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società; e tuttavia, la C.T.R. ha dato conto dell’esistenza, nei confronti del Di Nunzio, della pretesa erariale nei termini da essa indicati, facendo riferimento proprio alle risultanze del giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento societario, e quindi rideterminando il reddito di partecipazione sulla base della quantificazione degli utili extra-contabili,ritenuti sussistenti nei confronti della società, operata dalla stessa C.T.R.

La motivazione della sentenza impugnata, quindi, appare pienamente rispettare il c.d. minimo costituzionale, avendo la corte territoriale manifestato chiaramente le ragioni poste a fondamento della propria decisione. 2.2. Fondato è invece il secondo motivo. La pendenza del giudizio avverso l’accertamento societario, che costituisce il presupposto giuridico dell’avviso di accertamento nei confronti del socio, avrebbe dovuto determinare la C.T.R. a sospendere il giudizio, avendo l’Ufficio impugnato con ricorso per cassazione la sentenza n. 500/06/2016, depositata il 17 maggio 2016.

Sul punto, va rilevato che, in tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente R.G. N.10278/2017 Cons. est. Valentino Lenoci contestato al singolo socio, quest'ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. n. 546/1992e 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo, l'accertamento tributario nei confronti della società, un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr., Cass. 25 luglio 2022, n. 23107;

Cass. 3 marzo 2017, n. 5493; Cass. 3 ottobre 2014, n. 23323).

3. Va quindi accolto il secondo motivo di ricorso, e, in relazione a tale motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, e verificherà anche l’eventuale passaggio in giudicato, nelle more del presente giudizio, del giudizio riguardante l’avviso di accertamento n. TAZ030200524/2012, per il quale è stata emessa C.T.R. dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara sentenza n. 500/06/2016, depositata il 17 maggio 2016; tale sentenza risulta, tuttavia, cassata da questa Corte con ordinanza n. 3069 dell’8 febbraio 2018, con rinvio per nuovo giudizio sempre alla C.T.R. dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara, ragion per cui la C.G.T. di secondo grado dovrà valutare l’eventuale sospensione del presente giudizio, in caso di persistente pendenza del giudizio avverso l’avviso di accertamento societario, oppure potrà decidere nel merito il R.G.

N.10278/2017 Cons. est. Valentino Lenoci presente giudizio, nel caso di passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio avverso sempre l’avviso di accertamento societario.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di s