Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Agenzia delle Entrate against a tax court decision. The lower court declared the litigation extinguished because the tax authority had transmitted a document confirming the regular conclusion of the case under specific legislative provisions. The Cassation court upheld this procedural outcome, ruling that the administrative act definitively ended the legal proceedings without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The transmission of a document by the tax authority confirming the regular conclusion of a tax dispute constitutes a definitive extinction of the judicial proceedings, thereby precluding further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10902/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PANNOFINO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato RUGGIERIFAZZI PAOLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.2957/22/2021 depositata il 08/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 28/11/2024 I