Tax court dismissed appeal as judgment extinguished by simplified settlement under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The appellant failed to oppose the settlement or request a hearing within the statutory deadlines of July 31 and December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the procedural extinction precludes the application of the unified contribution rule, leaving costs to the parties who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.L. n. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When a tax judgment is extinguished by the simplified settlement procedure, the obligation for the losing party to pay the unified contribution is excluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14 149 /20 1 7 R.G. proposto da : ELETTRONICA DI COSTAGLIOLA ANTONIO s.a.s. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e assistita in forza di procura speciale in atti dall’avv. Michele Di Fiore (PEC: micheledifiore@avvocatinapoli.legalmail.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Campania n. 11 358 / 03 / 2 0 1 6 depositata in data 14 / 12 /20 1 6 , non notificata;
Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 24/10/2024d a l C onsigliere Roberto Succio ; Oggetto:estinzionedel giudizio Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoe considerato che: -è in atti istanza di estinzione del giudizio ex art. 6 del d. L. n. 119 del 2018con annessa documentazione comprovante come nelle more del giudiziola società contribuente si sia avvalsa della definizione agevolata di cui all'art. 6 d.L. n. 119 del 2018 , consistente nella domanda di definizioneagevolata e nella quietanza di pagamento della prima rata ; -non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dall'art. 6, commi 12 - 13, d .L. n. 119 del 2018 (rispettivamente,31 luglio e 31 dicembre 2020), il giudizio deve quindi dichiararsiestinto, rimanendo le s pese a carico delle parti che le hanno anticipatecome disposto dall’art. 6, comma 13, del d.
L . n. 119 del 2018; -la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parteimpugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificatogià versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessitermini, Cass. n. 19419 dell’ 8 luglio 2021 ; nonché Cass. n. 25485 del12 ottobre 2018 , in tema di definizione agevolata ex art. 11, d. L . n. 50del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. n. 25529 del10 ottobre 2019 , in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.
L . n. 193del 2016, conv. con mod. ne lla legge n. 225 del 2016) ; -le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; p.q.m. dichiaraestinto il giudizio