Cassation court orders file acquisition to verify tax debt prescription and statute of limitations arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court issued an interlocutory order to acquire the lower court files for a tax collection dispute between a taxpayer and Equitalia. The taxpayer argued that the tax debt was time-barred due to prescription and the statute of limitations, while the collection agency contended the matter was non-disposable. The court decided to suspend the case to review the complete procedural history before ruling on the admissibility of the prescription claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2934, 2946 c.c.; Art. 50 D.P.R. 602/1973; Art. 25 D.P.R. 602/1973; Art. 2969 c.c.: The Court of Cassation may order the acquisition of lower court files when the admissibility of a tax prescription defense depends on a comprehensive review of the procedural history and the repetition of the defense in appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23002/2016R.G. proposto da: TROMBELLA FEDERICA, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avv. Valerio Cioni dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al prof. avv. Alessandro Giovannini, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Toscanan. 440/05/2016, depositata il 1° marzo 2016 ;
CARTELLA DI PAGAMENTO –INTIMAZIONE DI PAGAMENTO –IRPEF 1986-1987-1988-1989. R.G. N.23002/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. L’agente della riscossione Equitalia Centro s.p.a. (successivamente poi fusa per incorporazione in Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), in data 9 novembre 2012, notificava a Trombella Federica intimazione di pagamento n. 066-2012-9004602279-000, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma di € 111.435,27, sulla base di precedente cartella di pagamento (asseritamente notificata in data 15 febbraio 2001) n. 066-2000-020385825-000, per IRPEF relativa agli anni 1986, 1987, 1988 e 1989.
2. Avverso taleintimazione di pagamento Trombella Federica proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa - Carrara la quale, con sentenza n. 280/02/2014, depositata il 31 ottobre 2014, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e condannando Equitalia centro s.p.a. alla rifusione delle spese di lite.
3. Interposto gravame dall’Agente della riscossione , la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 440/05/2016, pronunciata il 16febbraio 2016 e depositata in segreteria il 1° marzo 2016, accoglieva l’appello, condannando la contribuente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Trombella Federica, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 1° ottobre2016). R.G. N.23002/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Resistecon controricorso il concessionario per la riscossione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a . (già Equitalia Centro s.p.a.).
5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., nonché dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, la ricorrente che l’intimazione impugnata era stata notificata a distanza di undici anni dalla notificazione della cartella di pagamento, e che quindi era documentalmente provata l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali azionati. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che i crediti IRPEF azionati riguardavano gli anni d’imposta 1986, 1987, 1988 e 1989, e che la cartella di pagamento era stata notificata nel 2001, e quindi ben oltre il termine di decadenza biennale di cui al citato art. 25 d.P.R. n. 602/1973. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
R.G. N.23002/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Osserva che erroneamente, nel caso di specie, la C.T.R. non aveva rilevato la decadenza del potere di azione del concessionario per la riscossione, trattandosi comunque di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
2. Così delineati i motivi di ricorso, questa Corte ritiene necessario disporre l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito, al fine di valutare compiutamente il contenuto degli atti difensivi, e di verificare la riproposizione in appello dell’eccezione di prescrizione del credito tributario.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli dei gradi di me