Italian tax court dismissed appeal for omitting examination of a decisive fact regarding tax deduction costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's decision regarding deductible vehicle costs. The agency argued the lower court failed to examine a decisive fact concerning the interpretation of a prior tax court ruling. The court rejected this claim, stating that the omission did not meet the strict legal requirements for a valid procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The claim of omitted examination of a decisive fact requires specific identification of a historical fact whose existence is derived from the text or acts, was discussed between parties, and would have determined a different outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 6660/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –ricorrente – contro CONGLOMERATI CEMENTIZI E BITUMINOSI CARBOJ S.R.L. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Cucchiara in forza di procura allegata al controricorso, p.e.c.vincenzo.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2859/2016 depositata in data 2/08/2016; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 4/10/2024 tenuta dal consiglieredott.
Federico Lume. Interpretazione sentenza-cartella RILEVATO CHE 1. La società Conglomerati cementizi e bituminosi Carboj s.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29120100030591648 emessa in base alla sentenza della CTR della Sicilia n. 2/14/2010, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. RJ3030100159/2005, contestando la corretta interpretazione data dall’Agenzia, in sede di iscrizione a ruolo, alla sentenza medesima in relazione all’effettivo importo dei costi ritenuti indeducibili.
2. La Commissione tributaria provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso, riconoscendo che l’imposta era dovuta nella misura di euro 7.284,00oltre sanzioni e interessi.
3. La Commissione tributaria regionale del la Sicilia rigettava l’appello erariale.In particolare, esaminando la sentenza n. 2/4/2010 della CTR e confrontando i costi contestati dall’ufficio con quelli per i quali la ripresa era ritenuta fondata per la mancanza di corretta documentazione, indicati dalla CTR, evidenziava che i costi per copertoni automezzierano da ritenersi considerati legittimi dalla stessa, per cui il relativo importo non poteva essere oggetto di iscrizione a ruolo.
4. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La società resiste con controricorso. La causa è statafissata per l’adunanza camerale de l 4/10/2024, per la quale la società ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5cod. proc. civ., la difesa erariale lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che i giudici di appello non abbiano correttamente interpretato la portata della sentenza n. 2/4/2010 della CTRdella Sicilia, che aveva dato luogo alla iscrizione a ruolo, data la natura esemplificativa dell’elenco dei costi ritenuti non correttamente documentati e la previsione del dispositivo recante la conferma della legittimità dell’avviso di accertamento impugnato limitatamente al disconoscimento dei costi.
2. Il motivo lamenta la non corretta interpretazione da parte dei giudici d’appello siciliani della sentenza della CTR costituente il presupposto dell’iscrizione a ruolo che ha dato luogo alla cartella oggetto di ricorso e precisamente che essi non abbiano attribuito natura esemplificativa all’elenco dei costi da ritenersi indeducibili e non abbiano considerato che nel dispositivo era confermata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato limitatamente al disconoscimento dei costi. Il motivo è inammissibilee comunque infondato. 2.1.
Occorre premettere che secondo questa Corte (Cass.12/12/2006, n. 26523; Cass. 14/08/2020, n. 17175) l 'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonchè per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti e non possono comunque sollecitare - essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimità.
Devepoi osservarsi che la deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o preciso accadimento in senso storico naturalistico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta (Cass., Sez.
U., 7/04/2014, n. 8053; Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass.05/03/2014, n. 5133). N e consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (ancoraCass.
Sez. U. n. 8053/2014). 2.2. In primo luogo, la sentenza della CTR , oggetto della asserita errata interpretazione da parte della sentenza oggi impugnata, è stata riprodotta solo in parte e peraltro omettendo proprio la parte in cui sono stati elencati singolarmente i costi da ritenersi non correttamente documentati; la parte contenente detto elenco è stata trascritta dalla decisione impugnata che proprio su di essa fa leva. In secondo luogo, la natura esemplificativa o meno di tale elenco è questione di fatto, evidentemente rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, con valutazione insuscettibile di essere ricondotta al vizio di cui al n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ., se non altro perché trattasi di circostanza espressamente presa in considerazione.In terzo luogo, quanto al dispositivo della decisione, manca ogni considerazione sulla rilevanza decisiva del medesimo, anche tenendo conto della considerazione che l'interpretazione delgiudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto deldispositivo della sentenz a ma anche della sua motivazione (tra le tante Cass. 19/07/2018, n.19252;
Cass. 16/01/2014 n. 769) .
3. Pertanto il ricorso va respinto. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13,comma 1- quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in euro 2.900,00 per compensi,